Corsi di formazione e orario di lavoro

Roma -

Le interpretazione delle Agenzie sulle varie questioni contrattuali hanno riguardato nel tempo diverse materie, ma tutte sono state improntate ad una rigida restrizione dei diritti dei lavoratori.

Anche riguardo alla attività di formazione accade che, se l’attività si protrae al di là dell’ orario di lavoro giornaliero del dipendente, non viene riconosciuta alcuna eccedenza.

Il parere dell’ARAN dello scorso 13 marzo, ha finalmente riportato la questione nel giusto verso, stabilendo che, se le ore di formazione eccedono quelle dovute secondo il proprio profilo orario, la parte eccedente deve essere considerata come straordinario o, a scelta del lavoratore, come riposo compensativo da fruire secondo le modalità previste dal CCNL.

L’Agenzia delle Entrate ha recepito solo parzialmente questa interpretazione emanando la nota prot. 82924 del 27 maggio 2016 e limitandola al solo punto della lettera a), corsi in sede, rimandando poi alla vecchia nota 183815 del 2011, per gli altri casi, compresi, quindi, i corsi fuori sede. L’interpretazione Aran, però, non lascia alcuno spazio all’interpretazione restrittiva data dall’Agenzia, che dovrebbe, pertanto, integrare la nota dello scorso 27 maggio, al fine di dare piena applicazione a quanto previsto dall’Aran.

A ciò si aggiunga che occorre stabilire con chiarezza se, come l'USB ritiene, anche i master debbano rientrare nei corsi di formazione e se, quindi, l'eventuale eccedenza realizzata debba essere computata a riposo compensativo, banca ore o straordinario.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, invece, a tutt’oggi, si è guardata bene dal prendere posizioni conseguenti al parere dell’Aran, lasciando ancora i lavoratori, per cui riteniamo necessario recepire con urgenza il nuovo orientamento.

Certamente non basta questo orientamento dell’Aran per chiarire tutti gli aspetti controversi su questa materia, che vanno affrontati e risolti contrattualmente e non unilateralmente dalle Agenzie o dall’Aran, ma altrettanto certamente non si possono adottare due pesi e due misure, applicando in toto gli orientamenti svantaggiosi per i lavoratori, come ad esempio quello di non riconoscere il recupero del riposo settimanale in caso di viaggio nei giorni festivi per raggiungere le sedi dove si svolgono i corsi, e non applicare quelli che individuano condizioni migliori rispetto a quelle attualmente riconosciute.

USB, pertanto, si attiverà presso le rispettive Amministrazioni per garantire una corretta applicazione della materia relativa ai corsi di formazione e dei suoi riflessi sull’orario di lavoro.