Agenzie Fiscali Piemonte: congedo parentale su base oraria

L'USB Piemonte scrive al Direttore Regionale delle Entrate

Torino -

Al Direttore Regionale delle Entrate del Piemonte Dr.ssa Muratori

Ai Referenti per le Relazioni Sindacali della Direzione Regionale del Piemonte

 

Oggetto: congedo parentale su base oraria.

 

Come noto, la legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Con nota prot. 44503 del 21 settembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto che, nel caso dei dipendenti dell’Agenzia con un rapporto di lavoro a tempo pieno articolato su cinque giorni lavorativi, è pari a 7 ore e 12 minuti. Conseguentemente la misura giornaliera del congedo su base oraria è pari a 3 ore e 36 minuti continuative e non frazionabili.

A distanza di quasi un anno dal decreto legislativo del 15 giugno 2015 (in assenza dell’avvio di contrattazione collettiva e/o locale), oltre alla nota sopra richiamata, non ci sono state ulteriori disposizioni esplicative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ne consegue, purtroppo, che in diversi casi l’istituto non viene applicato per dubbi interpretativi che non si riescono a sciogliere, vanificando la portata innovativa della norma a beneficio della conciliazione dei tempi vita e lavoro. In particolare, nel caso che qui interessa alla scrivente Organizzazione Sindacale, si chiede alla Direzione Regionale del Piemonte un parere circa l’applicazione dell’istituto del congedo parentale ad ore alla luce del disposto dell’art. 47 del CCNL del 28/5/2004 che recita:

Art. 47 Permessi brevi 1.

Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell’unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.

La norma introduce la c.d. “prestazione minima lavorativa giornaliera”.

Entrambe le norme non sembrerebbero derogabili: per il congedo parentale le ore sono non frazionabili e per l’art. 47 la giornata lavorativa minima non può essere inferiore a metà dell’orario giornaliero.

In particolare si veda il seguente esempio:

Giornata di 6 ore

Congedo parentale a ore: 3 ore e 36 minuti

Prestazione minima lavorativa: 3 ore

Sommando la prestazione con lavorativa con il congedo parentale, si accumula un’eccedenza di 36 minuti.

La situazione sopra descritta risulta ancora più paradossale nel caso di part time, condizione in cui spesso si ritrova una mamma.

Secondo esempio

Giornata di 4 ore

Congedo parentale a ore: 3 ore e 12 minuti (sulla base della nota sopra richiamata il congedo è riproporzionato)

Prestazione minima lavorativa: 2 ore

Sommando la prestazione con lavorativa con il congedo parentale, si accumula un’eccedenza di 1 ora e 12 minuti.

Applicando entrambe le norme, da un lato l’utilità del congedo parentale a ore viene vanificato dalla rigidità della prestazione minima lavorativa, dall’altro l’eccedenza generata è di difficile inquadramento. L’istituto del congedo parentale a ore, infatti, dovrebbe essere un’agevolazione in tutte quelle situazioni in cui non è necessario usufruire dell’intera giornata.

La nota dell’Agenzia delle Entrate specifica che “Qualora la fruizione del congedo su base oraria risultasse inferiore alla misura corrispondente alla metà dell’orario medio giornaliero calcolato secondo le regole sopra indicate, verrà comunque conteggiata una frazione pari a 3 ore e 36 minuti”.

Nulla dice sul caso contrario: ovvero, come vada inquadrato il tempo per completare il proprio profilo orario se le 3 ore e 36 minuti superano la metà dell’orario giornaliero. Si precisa che qui non si chiede un parere circa la cumulabilità del congedo parentale a ore con altre tipologie di permesso, ma proprio con la prestazione lavorativa.

Negli esempi sopra riportati, in particolare:

Giornata di 6 ore

Congedo parentale a ore: 3 ore e 36 minuti

Tempo per completare la giornata di 6 ore: 2 ore e 24 minuti

E’ possibile fruire del congedo parentale rimanendo in ufficio solo 2 ore e 24 minuti?

Giornata di 4 ore

Congedo parentale a ore: 3 ore e 12 minuti

Tempo per completare la giornata di 4 ore: 48 minuti

E’ possibile fruire del congedo parentale rimanendo in ufficio solo 48 minuti?

Tenuto conto dell’attuale quadro normativo che regola l’istituto in oggetto, la scrivente Organizzazione Sindacale, in attesa dell’apertura di una contrattazione che riteniamo possa essere anche regionale, pone i quesiti di cui sopra al fine di rendere utilizzabile e accessibile, in maniera uniforme per tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Agenzia della regione, l’istituto del “Congedo parentale su base oraria”.