“Bonus Mamme” proviamo a fare chiarezza

Nazionale -

Ci stanno pervenendo molte richieste di chiarimenti sull’ esonero della quota del 8,8% di IVS (fino al limite di 250 euro), cosiddetto “bonus mamme”, previsto dall’art. 1, commi 180 e 181 della L. 213/2023, e sulle eventuali conseguenze della decontribuzione.

Lo stesso art. 1, comma 182, della L.213/2023 chiarisce che la misura non ha effetti sulle aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche.

La misura incide invece sull’altro esonero contributivo previsto dal Decreto Lavoro (DL 4 maggio 2023, n. 48). Le due misure non si cumulano, quindi il “bonus mamme” riassorbirà la quota di esonero prevista per chi è sotto la soglia di reddito mensile di 2692 euro lordi.

Poiché il “bonus mamme” è retroattivo al 1° gennaio, per i mesi in cui si è già beneficiato di un esonero IVS verrà riconosciuto solo la differenza fra le due misure.

 Nella tabella seguente specifichiamo gli importi per i singoli differenziali economici di ADE e ADM delle due misure:

 

Vedi TABELLA allegata

 

Per ulteriori chiarimenti rimandiamo alle note Inps

 https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.08.esonero-contributi-ivs-a-carico-dei-lavoratori-chiarimenti.html

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2024.02.bonus-mamme-pubblicata-la-circolare-inps-con-le-modalit-operative.html#:~:text=La%20legge%20di%20bilancio%202024,da%20riparametrare%20su%20base%20mensile