Dogane e Monopoli, continuano i problemi legati all'applicazione del CCNL per 104/92 e art. 35
Denunciamo, ancora una volta, i perversi meccanismi innescati dal CCNL Funzioni Centrali, che USB è l'unica organizzazione a non aver firmato, nell’applicazione dei diritti e della normativa ad essa correlata e su questo abbiamo scritto alla Direzione Centrale del Personale.
Ci riferiamo alle penalizzazioni subite da quei soggetti che, per necessità personale perché colpiti da malattia, o per dover prestare assistenza a familiari in particolari condizioni di difficoltà - e per questo tutelati dalla L. 104/1992 - rappresentano l'anello più debole della catena: quello a cui sarebbe necessario prestare maggiore attenzione, ampliando le forme di tutela previste da norme di legge – magari anche e soprattutto in occasione della sottoscrizione di contratti collettivi.
Accade invece che, stando all’art. 35 del CCNL FC, i permessi orari previsti dal predetto articolo siano incompatibili con la fruizione oraria dei permessi L. 104/1992 nella medesima giornata, con l’inquietante paradosso che, qualora si abbia la necessità di fruire giornalmente delle due ore di permesso L. 104 non ci si possa poi sottoporre a visite, terapie, esami diagnostici nella medesima giornata, e si debba quindi ricorrere o ad escamotages degni di miglior causa o ai permessi personali art. 32, oppure rinunciare in quelle giornate al diritto ai permessi L. 104/1992.
Ma queste vessazioni, evidentemente, non sono sufficienti: ci giungono infatti diverse notizie riguardo una possibile errata applicazione della “Ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle risorse disponibili (certe e ricorrenti) nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2017” ove al punto 2, tra l’altro, si prevede la liquidazione della indennità di mansione per i centralisti non vedenti prevista dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 113/85 “per ogni giorno di effettivo servizio nella mansione”.
Tale equivoca dicitura sta ingenerando disparità di trattamento negli uffici che provvedono alla quantificazione delle giornate utili alla corresponsione dell’indennità di mansione. Abbiamo infatti notizie di uffici che, prendendo alla lettera la dicitura “per ogni giorno di effettivo servizio nella mansione” (nonostante le diverse disposizioni impartite dall’Agenzia nel 2013) potrebbero aver detratto dal calcolo dei giorni utili alla percezione dell’indennità di mansione tipologie di assenze che invece danno diritto alla medesima come ad esempio - ma non solo - proprio le giornate di assenze per permessi personali L. 104/1992.
Chiediamo pertanto alla Direzione Centrale del Personale che vengano impartite agli uffici dipendenti delle direttive chiare ed univoche volte a:
consentire la fruizione del permesso per l’espletamento di visite, terapie e quant’altro previsto dall’art. 35 CCNL FC anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell'art. 33 della L. n. 104/1992 o dell'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, in analogia con quanto previsto per l’art. 32 dal parere ARAN CFC2 del 15.6.2018;
verificare eventuali erronei e penalizzanti calcoli delle giornate in cui spetta la corresponsione dell’indennità di mansione per i centralisti non vedenti prevista dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 113/85 e togliere l’equivoca dicitura “per ogni giorno di effettivo servizio nella mansione” nei futuri accordi.