Emilia Romagna - cartellino identificativo, RdB scrive alle Entrate

Bologna -

Essendo la questione diffusa e di certo non nuova, già il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in merito con un pronunciamento che prende in esame i dipendenti e le amministrazioni pubbliche, e stabilendo che “non risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino (o sulla parte del cartellino agevolmente visibile da chiunque) dati personali quali quelli identificativi delle generalità e di quelli anagrafici, a differenza dell'immagine fotografica, della definizione del ruolo professionale svolto ed eventualmente di un nome, numero o sigla identificativi, che già da soli possono permettere un agevole esercizio da parte dell'utente o del cliente dei loro diritti. In applicazione quindi del principio di pertinenza e di non eccedenza, appare ingiustificabile la compressione della riservatezza personale nei limiti suddetti”.

 

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Bologna, 17 maggio 2009

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna

Alla c.a. del direttore dott.ssa P. Zamboni

Oggetto: cartellino di riconoscimento e tutela dei Lavoratori.

In merito alla comunicazione che preannuncia l’obbligo per i Lavoratori di utilizzare un cartellino identificativo riportante l’indicazione del nome e del cognome di ciascuno oppure, solo su esplicita richiesta, del nome e dell’iniziale del cognome, facciamo presente quanto segue:

- Anche questa comunicazione non ci è pervenuta per la dovuta via istituzionale, ma l’abbiamo appresa per successiva puntuale segnalazione dei Lavoratori

- Pur condividendo l’esigenza di trasparenza nell’azione amministrativa, crediamo che le indicazioni anagrafiche sul cartellino pongano una questione di tutela dei Lavoratori, specie in un settore professionale, quale il nostro, finalizzato al recupero di tasse ed imposte non versate all’erario.

Essendo la questione diffusa e di certo non nuova, già il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in merito con un pronunciamento che prende in esame i dipendenti e le amministrazioni pubbliche, e stabilendo che “non risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino (o sulla parte del cartellino agevolmente visibile da chiunque) dati personali quali quelli identificativi delle generalità e di quelli anagrafici, a differenza dell'immagine fotografica, della definizione del ruolo professionale svolto ed eventualmente di un nome, numero o sigla identificativi, che già da soli possono permettere un agevole esercizio da parte dell'utente o del cliente dei loro diritti.

In applicazione quindi del principio di pertinenza e di non eccedenza, appare ingiustificabile la compressione della riservatezza personale nei limiti suddetti”. Il Garante conclude quindi stabilendo che “appare non giustificabile che amministrazioni pubbliche o concessionari pubblici impongano la diffusione di elementi identificativi personali non pertinenti ed inutilmente eccedenti rispetto alle finalità di responsabilizzare maggiormente il personale e di fornire agli utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con cui entrano in rapporto”.

Crediamo quindi che l’istituzione di un cartellino recante non i dati anagrafici ma un codice personale identificativo, come già ampiamente utilizzato in gran parte del mondo del lavoro, possa soddisfare l’esigenza di trasparenza nell’azione della pubblica amministrazione con la giusta tutela dei Lavoratori e di chi è istituzionalmente preposto al contatto con i contribuenti.

In attesa di riscontro.

p. Rdb Cub Agenzie Fiscali Emilia Romagna, Vincenzo Capomolla