Emilia Romagna - Nuove regole per le visite fiscali. Lettera di RdB e risposta del Direttore Regionale

Bologna -

La Direzione Regionale dell'Agenzia Entrate Emilia Romagna detta le regole per le visite fiscale, facendosi ispirare dalle norme contenute nel decreto legge 112/08 che non è ancora una legge dello Stato. RdB scrive chiedendo il ritiro della nota direttoriale.

 

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Bologna, 31 luglio 2008

 

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna

alla c.a. del Direttore Regionale Dott. Ciro De Sio

Oggetto: visite fiscali e nota di codesta Direzione di cui al prot. 41284

 

 In merito alla nota in oggetto, ci permettiamo di rilevare:

 

1. il Dl 112 e la circolare esplicativa n° 7 emessa dalla Funzione Pubblica disciplinano gli obblighi documentali in capo ai Lavoratori in caso di malattia con riguardo unicamente ai periodi superiori a gg.10 e/o agli eventi successivi al secondo nel corso dell’anno.

 

La nota di codesta Direzione non distingue, sembrando così accomunare gli obblighi derivanti dalla recente normativa a tutte le fattispecie, mentre la circolare della Funzione Pubblica chiarisce testualmente che “La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell’assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.

 

2. Il Dl 112 e la circolare esplicativa emessa dalla Funzione Pubblica non intervengono nei casi di malattia richiesta per visita specialistica, e non comprendiamo perché prevedere un nuovo obbligo in capo al Lavoratore, tanto più che non si riuscirebbe davvero a comprendere quale prognosi e patologia, nel caso inesistente, dovrebbe comprovare un’eventuale visita fiscale, al di là della certificazione dell’avvenuta visita rilasciata dalla struttura sanitaria e per la quale il Lavoratore ha già obbligo di produzione all’Ufficio.

 

3. La nota di codesta Direzione istituisce l’obbligo della produzione di copia dell’impegnativa, ma non si capisce in ottemperanza a quale disciplinato normativo venga impartito tale ulteriore onere al Lavoratore che si trova in stato di malattia.

 

Tanto più che la medesima circolare testualmente “coglie l’occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza dei principi della necessità e dell’indispensabilità che improntano la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in linea generale (salvo specifiche previsioni) le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell’assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l’enunciazione della prognosi”.

 

Per quanto sopra descritto chiediamo il ritiro della nota in oggetto ed una sua eventuale riformulazione. In attesa di riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

 

p. RdB Cub Agenzie Fiscali Emilia Romagna, Vincenzo Capomolla

 

 

Questo è il testo della lettera inviata dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ai Lavoratori

 


Bologna, 29 luglio 2008

 

Agli Uffici locali Loro sedi

 p.c. ai Settori, Uffici, Area di staff della Direzione Regionale

 

Prot. n. 41284

 

OGGETTO: visite fiscali

 

Comunico che è reperibile sul sito internet della  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -  la circolare n. 7 del 2008  in tema di applicazione dell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008, riguardante le assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

 

Il terzo comma del predetto articolo impone alla PP.AA. l’obbligo della richiesta della visita fiscale sin dal primo giorno di malattia e la circolare,infatti, chiarisce che la visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno e  dunque anche nel caso che il dipendente chieda il trattamento di malattia per l’effettuazione di visite specialistiche o accertamenti diagnostici.

 

In tale ultima ipotesi si rende necessario che il dipendente comunichi alla segreteria del proprio ufficio, all’atto della richiesta - da presentare con congruo anticipo – gli orari in cui non  sarà presente al proprio domicilio, al fine di evitare la sanzione prevista per l’assenza durante le fasce di reperibilità.

 

Colgo l’occasione per precisare, in risposta ai quesiti pervenuti da vari uffici, che i certificati giustificativi delle assenze rilasciati dalle strutture private convenzionate o  accreditate con le ASL  sono conformi ai requisiti richiesti dall’art 71, comma 2, sempre che la prestazione sia resa in regime di convenzione. In tal caso la documentazione deve essere integrata con la copia dell’”impegnativa”.

 

Gli Uffici in indirizzo devono portare a conoscenza del proprio personale il contenuto della presente nota, cui conformeranno i propri comportamenti.

 

IL DIRETTORE REGIONALE, Dott. Ciro De Sio