Entrate, lavoro agile a regime e il diritto al buono pasto

Nazionale -

È ormai prossima la scadenza del 30 aprile per il disciplinare sul lavoro agile, e ad oggi tutti si chiedono quale sarà il futuro del lavoro da remoto in Agenzia.  Un disciplinare, lo abbiamo ribadito in più sedi, disposto unilateralmente dall’Amministrazione e che a causa di assenza di contrattazione con le OO.SS. ha mostrato tutte le sue rigidità e incongruenze nell’applicazione pratica.

Se da un lato ci sentiamo di poter rassicurare Colleghe e Colleghi sulla prosecuzione di tale esperienza, valutato l’impegno stesso dell’Agenzia nei propri piani aziendali, dall’altro riteniamo opportuno evidenziare come la contrattazione integrativa sul lavoro agile “a regime” (prevista da nuovo CCNL Funzioni Centrali), che abbiamo più volte sollecitato, dovrà dare risposte su una serie di argomenti rimasti tuttora indiscussi.

Vogliamo pertanto proporre il primo di una serie di approfondimenti legati al lavoro agile “a regime”, su punti che qualificano le proposte che, come USB, abbiamo già avanzato all’Amministrazione nei mesi precedenti. 

La fase attuale sarà infatti cruciale per definire attraverso il confronto un disciplinare equo nei diritti e doveri, orientato al futuro e svincolato dall’impostazione emergenziale sinora conosciuta. Sarà inoltre cruciale la determinazione della questione “economica” legata al lavoro agile, affinché lo strumento, oltre ad essere una opportunità di risparmio per l’Amministrazione non venga utilizzato per scaricare costi aziendali sul personale.

Tra i primi punti di interesse, vi sarà quello del diritto al buono pasto per chi effettua la prestazione in modalità agile. Una possibilità che come USB, anche alla luce dell’odierno quadro normativo, abbiamo da sempre ritenuto praticabile e orientata alla difesa del salario “indiretto” del personale, tanto da aver evitato la sottoscrizione di un accordo sindacale in merito che sanciva la perdita del buono pasto all’Agenzia delle Entrate, nel periodo che all’ADM lo stavano percependo.

Ad oggi l’Amministrazione ha chiaramente avuto una posizione “politica” di contrarietà all’erogazione del buono pasto, appoggiandosi ad interpretazioni errate e prendendo tempo appellandosi alla richiesta di pareri presso altri soggetti. 

Nel ribadire il nostro impegno sulla questione, riportiamo un recente parere della Funzione Pubblica che dà ragione a quanto sinora sostenuto da USB e sgombra il campo da dubbi. Interpretazioni dilatorie ecc., sulla possibilità di garantire il buono pasto.

Un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicato il 23 dicembre 2022 (**) determina alcuni principi fondamentali in materia di buono pasto in favore dei dipendenti che eseguono la prestazione lavorativa in modalità agile, ovvero che non esiste nessun divieto a livello normativo sull’erogazione del buono pasto nelle giornate di lavoro agile; che ogni amministrazione nell’ambito della propria autonomia organizzativa è libera di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU che prevedono il riconoscimento del buono pasto nelle giornate lavorative di lavoro agile; il parere, sebbene  rilasciato per le Funzioni Centrali, è per analogia utilizzabile anche per tutti gli altri comparti del pubblico impiego.

Sull’argomento non ci sono più scuse pertanto, sarà compito della contrattazione rimediarvi.  

USB-P.I. Agenzie Fiscali

(**) Estratto dell’ultimo parere del Dipartimento della Funzione Pubblica dato ad una Agenzia del Comparto Funzioni Centrali e pubblicato il 23 dicembre 2022: “Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione”. “ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può assumere le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi, alle conseguenti modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori” (nota prot. n. 4592 del 22 marzo 2022, acquisita in pari data con protocollo DFP n. 25140).