Entrate - Rinvio Ferie anno 2025
A seguito dell'iniziativa da parte di alcune Direzioni sul rinvio delle ferie anno 2025, l'Usb ha scritto all'Amministrazione al fine di richiamare la disciplina prevista dal contratto.
Questa la nota inviata all'Amministrazione che trovate in allegato:
La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che in questi giorni sono state avanzate richieste al personale da parte di diverse Direzioni, in relazione alle ferie residue dell'anno 2025 rinviabili per motivi personali al 30 giugno 2026, in contrasto con le attuali previsioni normative del contratto Funzioni Centrali 2022-2024.
Risulta infatti alla O.S. scrivente che sarebbe stato imposto da alcune Direzioni un tetto al numero di giorni di ferie 2025 rinviabili al 2026 e, in più casi, gli Uffici avrebbero richiesto l'esplicitazione dei motivi personali a base delle richieste di rinvio.
Al riguardo si evidenzia che l'articolo 21, comma 11, del CCNL FFCC 2022-2024, stabilisce che "in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione".
Dalla lettura dell'art.21, comma 11, si comprende come il contratto non fissi limite alcuno al numero di giorni di ferie di competenza e rinviabili al semestre successivo.
Il rinvio è quindi legato alle motivazioni personali del dipendente, senza tetto massimo, o può essere, al contrario, legato alle esigenze di servizio (art. 21, comma 12). Ovvero le esigenze di servizio possono comportare il rinvio delle ferie al 30 giugno successivo, non imporre la fruizione delle ferie in anno corrente.
Semmai il CCNL prevede in capo all'Amministrazione il mero compito di monitoraggio nel corso dell’anno della fruizione delle ferie, prevedendone la riprogrammazione. Difatti "ove si verifichino le ipotesi di cui ai commi 11 e 12, le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione".
In merito all' altra questione anticipata in premessa, rileviamo che qualunque esigenza, purché motivata, del dipendente può dar luogo al rinvio all’anno successivo e non deve trattarsi di impossibilità di fruizione delle stesse da parte dell’interessato o essere dettagliata. Infatti, il concetto di ‘motivate esigenze personali’ è sicuramente ampio e generico e, quindi, può ricomprendere ipotesi riconducibili alle più diverse motivazioni e non solo quelle di impedimento oggettivo o soggettivo alla fruizione delle ferie; e, tanto meno, possono sussistere scale di valutazione delle stesse. In tale contesto normativo, il diritto del dipendente non è quindi soggetto a valutazione da parte dell’amministrazione dei motivi addotti ai fini del rinvio, né tantomeno è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di richiedere al personale eventuale documentazione a sostegno della richiesta.
Tanto premesso si chiede a Codeste Direzioni e a tutte le loro articolazioni territoriali di attenersi a quanto previsto dal CCNL FFCC 2022-2024, senza imporre al personale un tetto massimo al numero di giorni rinviabili e una valutazione delle "motivazioni personali" addotte per il rinvio.
Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.
USB PI Agenzie Fiscali