Entrate - Ristori da corrispondere al personale per le attività svolte durante la fase pandemica

Roma -

È stata avviata il 27 maggio la trattativa sul comma 870 della legge di stabilità 2021 (clikka qui) relativa all'erogazione al personale dei risparmi ottenuti dall'Agenzia a seguito della mancata erogazione dei buoni pasto e delle prestazioni di lavoro straordinario per l'annualità 2020.

Chiariamo subito che tali ristori da corrispondere ai lavoratori ed alle lavoratrici costituiscono una risposta decisamente parziale ed insufficiente rispetto a tutti i costi sostenuti dal personale e all'ammontare dei risparmi conseguiti dall'amministrazione. Ma tant'è, ci muoviamo all'interno di una norma ed è all'interno di questa che dobbiamo trovare le soluzioni più idonee per assicurare un ristoro al personale che oramai da 14 mesi sta garantendo lo svolgimento delle attività istituzionali.

Si pongono a questo punto 3 questioni che come USB abbiamo dettagliatamente affrontato al tavolo

 

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

L'Amministrazione ci ha comunicato che i risparmi ammonterebbero a circa 29.000.000 lordo agenzia pari a 22.000.000 lordo dipendente.

Abbiamo a questo punto richiesto di conoscere la quantificazione delle giornate svolte in sw, il numero di lavoratori coinvolti e lo spacchettamento dei risparmi legati alla mancata erogazione dello straordinario e quelli connessi alla mancata erogazione dei buoni pasto.

Dati necessari per avere un quadro completo, dei quali l'amministrazione è certamente in possesso e che nei prossimi giorni, ci è stato riferito, verranno forniti alle OO.SS.

 

TEMPI DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

E' evidente che devono essere rapidissimi considerato il disagio e le difficoltà che il personale affronta da mesi e i cui costi sono stati tutti scaricati sui lavoratori e sulle lavoratrici.

Tale discorso vale per chi ha svolto l'attività da remoto ma anche per chi, in presenza, ha garantito la funzionalità degli uffici

 

NON TASSABILITA' DEI RIMBORSI SPESE

Nel nostro intervento abbiamo puntualmente evidenziato che tali risparmi realizzati dall'amministrazione devono essere considerati rimborsi a fronte di spese che sono state anticipate dai lavoratori e che possono essere documentate ed individuate analiticamente.

La possibilità di documentarle ed individuarle analiticamente (e nel caso nostro l'amministrazione è assolutamente in grado di individuare in maniera puntuale i costi risparmiati che sono stati sostenuti dai colleghi) è fondamentale perchè determinerebbe la non rilevanza ai fini dell'imponibilità irpef e quindi consentirebbe di percepire somme decisamente più cospicue in quanto non tassabili.

A tal proposito, a sostegno del nostro ragionamento abbiamo fatto espresso riferimento ad una risposta fornita dall'Agenzia ad una istanza di interpello che andava appunto nella direzione da noi sostenuta. A ciò si aggiunga che, come è noto, i buoni pasto elettronici fino ad 8 euro sono considerati non tassabili. Ciò significa che qualora facessimo rientrare i risparmi conseguenti alla mancata erogazione dei buoni pasto nella tassazione irpef si realizzerebbe una surrettizia tassazione degli stessi. Anche su questo punto l'amministrazione ci ha assicurato che avrebbe svolto un approfondimento le cui risultanze ci verranno comunicate nei prossimi giorni

 

CRITERI DI DESTINAZIONE DELLE SOMME

Una volta pervenuta la documentazione necessaria riteniamo che le somme di cui al comma 870 della legge di stabilità 2021 dovranno essere destinate a chi ha svolto attività da remoto. Al contempo occorrerà prevedere un adeguato ristoro, attraverso le risorse del salario accessorio 2020, nei confronti di coloro che hanno svolto le attività in presenza assicurando la funzionalità degli uffici durante la complicata fase pandemica.

La trattativa è stata aggiornata al 7 giugno e come al solito vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi.