Argomento:

Il Decreto Fiscale

Nazionale -

Pubblichiamo il cosiddetto "decreto legge Fiscale" della fine di novembre. Nel corpo dell'articolo, un esaustivo riassunto tratto dal sito "il sole 24 ore.com"

Accertamento (articolo 2, commi 8 e 9). Intervento per superare le difficoltà interpretative, assicurando una migliore tutela degli interessi erariali: i dati desunti dall’esame della documentazione acquisita in materia di imposte sulla produzione e sui consumi sono utilizzabili in termini presuntivi ai fini dell’accertamento in materia di Iva e di imposte dirette.

Agevolazioni per l’installazione di impianti Gpl e metano (articolo 5-sexies). Autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2005 per promuovere l’utilizzo di Gpl e metano per autotrazione. L’importo dell’agevolazione per l’installazione di impianti a metano o Gpl può essere recuperato mediante credito d’imposta dall’interessato alla filiera di settore. Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione.

Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali (articolo 11-quaterdecies, comma 21). Possono usufruire delle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali anche le associazioni riconosciute di carattere nazionale che abbiano per oggetto statutario da più di 40 anni lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca oncologica.

Agroindustria e agricoltura (articolo 10-ter). L’articolo ripropone il decreto legge 224/2005 con interventi urgenti in materia di agroindustria, di ricerca e sperimentazione in agricoltura. Al ministero delle Politiche sociali viene trasferita la partecipazione di Sviluppo Italia in Isa (Istituto sviluppo agroalimentare), con un onere di 240mila euro.

Alloggi pubblici (articolo 7-bis). Estensione del diritto di opzione, prelazione, garanzia e prezzo previsti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico agli occupanti delle unità immobiliari che erano privi di titolo alla data di entrata in vigore dell’articolo 3 del Dl 351/2001 e ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data. Indispensabile, però, il possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione degli alloggi di enti pubblici. E’ anche previsto che provvedano al pagamento di un’indennità di occupazione. Gli enti previdenziali pubblici sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili a uso abitativo maturata al 30 settembre 2004, purché venga versato l’80% delle somme risultanti a debito per morosità locativa. Esclusi coloro la cui condotta ipotizzi ipotesi di reato diverse dall’occupazione abusiva.

Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate (articolo 11-quater). Modificata la disciplina degli ammortamenti fiscali dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate, allineandoli a quelli stabiliti ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Sono interessati i soggetti che esercitano attività di trasporto e distribuzione del gas, di gestione della rete elettrica nazionale, di distribuzione di energia elettrica. La modifica incide anche ai fini Ires e Irap relativamente al conteggio dell’acconto dovuto. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio di attività regolate sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili, come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia e il gas. La norma era contenuta nell’articolo 2 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Ammortamento dell’avviamento (articolo 5-bis). Ai fini della determinazione delle imposte dirette è deducibile il valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio in quote non superiori a un ventesimo (attualmente è un decimo). La disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 203.

Ammortizzatori sociali (articolo 8, comma 3-ter). In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Anagrafe tributaria e codice fiscale (articolo 2, commi 14 e 14-bis). Aggiunti fra gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale anche le domande di immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Lo scopo è quello di collegare direttamente l’auto al proprietario, in modo da definire il numero di vetture possedute da un soggetto ai fini del redditometro, ottimizzando anche la gestione delle tasse auto. Esplicitato l’obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria i dati identificativi dell’immobile ogni volta che venga stipulato un contratto per il servizio idrico, di somministrazione di energia o gas. Esclusi dall’obbligo di comunicazione dei dati identificativi le operazioni effettuate mediante versamento in conto corrente postale inferiore a 1.500 euro. Estesa l’applicazione della sanzione da 200mila a 4 milioni di euro a chi, pur essendo obbligato, non comunica o comunica in modo errato il proprio codice fiscale o i dati catastali degli immobili presso cui sono attivate le utenze di riferimento. Le disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2006.

Anas (articolo 6-ter). Parti della rete stradale potranno essere affidate a una o più società subconcessionarie e potranno essere assoggettate a pedaggi, reali o figurativi. Un atto di indirizzo del ministero delle Infrastrutture individuerà le tratte interessate dai pedaggi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 203. L’ente viene trasformato in concessionario dello Stato, senza più la proprietà delle infrastrutture, mentre le funzioni di programmazione e l’individuazione di misure per migliorare la sicurezza e la segnaletica passano al ministero delle Infrastrutture
Anas (articolo 11-quaterdecies, comma 17). Contributo quindicennale di un milione di euro a partire dal 2006 in favore dell’Anas per la realizzazione di lavori di raccordo stradale.

Asseverazione degli studi di settore (articolo 7-sexies). Proroga al 31 dicembre 2006 della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte per gli enti non commerciali.

Assistenza fiscale (articolo 7-quinquies). Ritocco al recente provvedimento con il quale è stata prevista la costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Dlgs 139/2005). Fra le attività che formano oggetto della professione per gli iscritti nella sezione B (esperti contabili dell’albo) rientra anche l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa.

Associazione nazionale vittime di guerra (articolo 11-quaterdecies, comma 10). Aumenta di 150mila euro a decorrere dal 2006 il contributo in favore dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, che sale a quota 400mila euro.

Assunzioni (articolo 2, comma 2). Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi e all’economia sommersa l’Agenzia delle entrate è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato di personale dotato di elevata professionalità sia per l’amministrazione dell’Economia e delle Finanze, sia per incrementare l’organico della Guardia di finanza. Il limite di spesa è fissato in 40 milioni di euro nel 2006 e in 80 milioni di euro a decorrere dal 2007.

Banche a assicurazioni (articolo 6). Modificata la base imponibile dell’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) delle imprese di assicurazione rendendo irrilevanti, come per il settore bancario, gli accantonamenti, le rettifiche di valore e le riprese di valore su crediti verso la clientela. Si riduce dal 90 al 60% per le imprese di assicurazione la misura di deducibilità della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni per la parte riferibile alla componente di lungo periodo. Modificate le regole per la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti relativamente agli enti finanziari e creditizi. Ridotto il limite di deducibilità della svalutazione dei crediti in ciascun esercizio dallo 0,60 allo 0,40 per cento.

Campionati mondiali di nuoto e Giochi del Mediterraneo (articolo 11-quaterdecies, comma 1). Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento di impianti e attrezzature necessari per i Campionati mondiali di nuoto a Roma nel 2009 e per i Giochi del Mediterraneo di Pescara del 2009 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali. Lo stanziamento è di 2 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2007, oltre a quello annuo di 2 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2008, da ripartire fra le due manifestazioni.

Canone di concessione (articolo 11-decies). Per incrementare la competitività del trasporto aereo, riduzione del 75% del canone di concessione riconosciuto dai gestori aeroportuali fino all’introduzione del price cap previsto dall’ex articolo 7 del Dl “tagliaspese”, attualmente articolo 11-nonies del Dl n. 203. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali la misura in vigore è ridotta di un importo pari alla riduzione dei canoni demaniali. Questa misura è diminuita ulteriormente del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l’individuazione, per tutti i servizi, dei relativi ricavi e costi. Sono previsti oneri a carico dello Stato stimati in 42 milioni di euro l’anno. Si tratta della trasposizione della norma contenuta nell’articolo 8 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”. Queste regole trovano applicazione dal 1° gennaio 2006.

Canoni demaniali marittimi (articolo 3-ter). Proroga al 15 dicembre 2005 del termine di emanazione del decreto per rideterminare l’importo dei canoni demaniali marittimi. Precedentemente il termine era previsto il 31 ottobre 2005.

Cecità (articolo 11-quaterdecies, comma 10). Il contributo in favore dell’Unione italiana ciechi a decorrere dal 2006 viene portato a 2 milioni e 300mila euro, con un incremento di poco più di un milione di euro. Contributo annuo di 750mila euro in favore dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

Centro nazionale di adroterapia oncologica (articolo 11-quaterdecies, comma 14). Per proseguire e completare gli interventi per la realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è assegnato un contributo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Certificazione di regolarità contributiva per finanziamenti comunitari (articolo 10, comma 7). Per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva.

Compensazione chiusura dei cieli per gli eventi dell’11 settembre 2001 (articolo 11-octies). Come già avvenuto in altri Paesi europei risarcimento per i vettori nazionali danneggiati dalla chiusura dei cieli nord-americani in seguito agli atti di terrorismo dell’11 settembre 2001. Gli oneri complessivi a carico dello Stato per il 2005 sono pari a 13 milioni di euro. Il contenuto corrisponde all’articolo 6 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Comuni e accertamento (articolo 1). Per potenziare il contrasto all’evasione i Comuni riceveranno una quota di partecipazione all’accertamento fiscale del 30% sulle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo. Il direttore dell’Agenzia delle entrate ha 45 giorni di tempo dall’approvazione della legge di conversione del Dl 203/2005 per fissare le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai Comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni. In seguito potrà essere implementata la platea dei tributi erariali per i quali si chiede la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale. Nelle province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione.

Comunicazioni degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni (articolo 2-bis). Le nuove procedure, che si applicano alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, prevedono per le dichiarazioni presentate tramite telematica da intermediari abilitati che gli esiti della liquidazione vengano comunicati all’intermediario, che ha l’obbligo di portarne a conoscenza i contribuenti interessati. Per le dichiarazioni presentate con altre modalità l’Agenzia delle entrate ha l’obbligo di comunicare al contribuente gli esiti della liquidazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali (articolo 11-ter). Riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa di ministeri, enti e organismi pubblici. Sono escluse dalla riduzione del 10% delle spese per consumi intermedi aziende sanitarie e ospedaliere, Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, Istituto superiore di sanità, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, Agenzia italiana del farmaco, Istituti zooprofilattici sperimentali e Istituzioni scolastiche. La norma era precedentemente inserita nel Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Contraffazione (articolo 2, comma 4-bis). Soglia minima di 100 euro per la sanzione amministrativa prevista in caso di acquisto di merci contraffatte. Se l’acquisto è effettuato da un operatore commerciale, da un importatore o da un soggetto diverso dall’acquirente finale la sanzione è fissata da un minimo di 20mila euro a un milione di euro. Se le sanzioni sono applicate da organi di polizia locale le somme sono ripartite in parti uguali tra Stato ed ente locale competente.

Contrasto al gioco illegale (articolo 11-quinquiesdecies). Introdotta la possibilità di raccolta di Lotto, Enalotto, concorsi pronostici su base sportiva, scommesse a totalizzatore e nuova scommessa ippica attraverso Internet, telefonia fissa e mobile, televisione digitale, terrestre e satellitare. Previste estrazioni giornaliere di Lotto ed Enalotto e modalità di commercializzazione del mezzo di pagamento da utilizzare per la raccolta a distanza. Incremento di un punto dell’aggio dei ricevitori al raggiungimento di soglie crescenti di raccolta per tutti i giochi distribuiti in ricevitoria. Introduzione di giochi opzionali aggiuntivi sia all’Enalotto, sia al Lotto. Per garantire l’effettiva concorrenza e competitività il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre 100 agenzie sul territorio nazionale. Per contrastare il gioco illegale o irregolare, fino a quando il riordino del settore non sarà operativo, ogni concessionario può aprire fino a tre sportelli distaccati in sedi diverse, prioritariamente in quelle non servite da una rete professionale di raccolta delle scommesse. Modifica alla detraibilità dell’Iva sugli acquisti relativi a esercizio, prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione su lotto, lotterie, concorsi pronostici e scommesse. Cambia la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sui cavalli: dal 1° gennaio 2006 è di un euro e l’importo minimo del biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro.

Controllo del traffico aereo (articolo 11-sexies). L’articolo regolamenta le due forme tipiche di introito Enav: la tassa per i servizi di assistenza aerea in rotta e quella per l’assistenza di terminale, nella quale si terrà conto dell’effettivo costo unitario di assistenza di volo riscontrabile in diverse categorie di aeroporto (la definizione è rinviata a un decreto del ministero delle Infrastrutture, prevedendo, nelle more, l’applicazione di un valore neutro pari a uno per tutti gli aeroporti). Esteso il contributo pubblico all’Enav per gli aeroporti minori anche a quelli maggiori, fino a una franchigia pari all’1,5% del traffico nazionale. Gli oneri sono stimati in 32 milioni di euro l’anno. Esteso il contributo dello Stato in vigore per i voli nazionali (pari al 50% dei costi sostenuti dall’Enav per questi voli) anche ai voli comunitari. L’impatto stimato è di circa 20 milioni di euro l’anno. Inserita nel contratto di programma tra Stato ed Enav una formula di determinazione delle tasse di assistenza di rotta e di terminale simile a quella di definizione dei corrispettivi che l’utente paga per la fornitura di servizi pubblici. Il testo è identico all’articolo 4 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”. Queste regole trovano applicazione dal 1° gennaio 2006.

Convegno internazionale interconfessionale (articolo 11-quaterdecies, comma 2). Per l’organizzazione e l’adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale inteconfessionale autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2006.

Convenzione sulla biodiversità e protocollo di Cartagena (articolo 11-quaterdecies, comma 3). Per la prosecuzione degli interventi di attuazione delle azioni della Convenzione sulla biodiversità e l’esecuzione del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici (relativo alla Convenzione sulla diversità biologica) è autorizzata una spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Cooperazione (articolo 11-ter, comma 3). L’autorizzazione di spesa relativa alla legge 7/1981 (Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo) e quella prevista dall’articolo 37 della legge 49/1987 (Stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo bilaterale e multilaterale) è ridotta di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa. La disposizione era contenuta nel comma 3 dell’articolo 1 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Copertura finanziaria (articolo 12). L’articolo individua le riduzioni di spesa e le risorse relative agli oneri che derivano dal decreto legge n. 203.

Diga foranea di Molfetta (articolo 11-quaterdecies, comma 20). Contributo quindicennale di un milione di euro a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi in favore della diga foranea di Molfetta.

Definizione di area fabbricabile (articolo 11-quaterdecies, comma 16). Norma interpretativa dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del Dlgs 504/1992: un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi.

Diritti aeroportuali (articolo 11-nonies). La misura dei diritti aeroportuali viene determinata per i singoli aeroporti da decreti del ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro dell’Economia, sulla base di criteri fissati dal Cipe. Soppressa la maggiorazione del 50% per i voli notturni. I ministeri hanno la possibilità di individuare norme semplificative per gli aeroporti con unità di carico inferiore a 600mila unità di carico, ciascuna equivalente a un passeggero o a 100 chili di merce o di posta. Previsto anche un meccanismo, da introdurre in via legislativa, di calcolo per la determinazione dei diritti aeroportuali secondo il metodo “price cap”. Stesso metodo anche per servizi di sicurezza, tassa di imbarco e sbarco merci. Si tratta della trasposizione dell’articolo 7 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”. Queste regole trovano applicazione dal 1° gennaio 2006.

Discariche (articolo 11-quaterdecies, comma 9). Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del Dlgs 36/2003 possono continuare a ricevere fino al 31 dicembre 2006 i rifiuti per cui sono state autorizzate. Fino alla stessa data è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi, in osservanza della delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale. Necessario il rispetto dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione.

Dismissione di immobili (articolo 11-quinquies). L’alienazione di immobili pubblici è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. La norma era contenuta nell’articolo 3 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”. L’agenzia del Demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del ministero dell’Economia e delle Finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili a uso non abitativo appartenenti al patrimonio dello Stato. La vendita fa venire meno l’uso governativo, le concessioni in essere e l’eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di vendita.

Dogane (articolo 2, comma 3). Rafforzamento del sistema doganale con una serie di interventi di potenziamento dell’accertamento, delle attività ispettive e di contrasto alle frodi per conseguire dal 2006, nell’ambito del settore dell’imposta sul valore aggiunto, maggiori diritti accertati per un importo di almeno 350 milioni di euro (nel 2004 sono stati circa 310 milioni di euro). Il miglioramento dei meccanismi di controllo dovrebbe portare per il 2007 a quota 364 milioni di euro e nel 2008 a 385 milioni di euro. In attesa delle assunzioni definitive l’Agenzia si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro.

Efficienza delle pubbliche amministrazioni (articolo 10-bis). Visto il contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e la ricerca di trasparenza ed efficacia dell’attività amministrativa, attivazione di un numero verde per le segnalazioni dei cittadini di ritardi e inadempienza. L’Ispettorato per la funzione pubblica può chiedere chiarimenti e riscontri sulle segnalazioni di cittadini e pubblici dipendenti e le amministrazioni hanno l’obbligo di rispondere entro 15 giorni, anche in via telematica. Per garantire efficienza e omogeneità su tutto il territorio nazionale, per l’attività di rilevazione statistica l’Istat è autorizzata a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di Regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio.

Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (articolo 11-quaterdecies, comma 7). Stanziati 2 milioni e mezzo di euro, a decorrere dal 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo che opera presso l’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Enti non commerciali con sede operativa in Molise, Puglia e Sicilia (articolo 8, comma 3-bis). Agli enti non commerciali che hanno sede operativa in Molise, Puglia e Sicilia si applicano le norme con le quali è stato istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti Ue sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Prorogata al 31 dicembre 2006 la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto d’imposta, già prevista dalla Finanziaria per il 2005.

Enti e organismi pubblici non territoriali (articolo 11-ter, commi 4 e 5). Ridotti del 10% gli stanziamenti 2005 di spese per consumi intermedi dei bilanci di enti e organismi pubblici non territoriali, con esclusione di Aziende sanitarie e ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Istituto superiore di sanità, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, Agenzia italiana del farmaco, Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche. Per enti e organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica i costi della produzione previsti dai budget 2005, concernenti beni di consumo e servizi e il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti da queste riduzioni sono versate entro il 30 giugno 2006 all’entrata del bilancio dello Stato, nel capo X, capitolo 2961. La disposizione è stata trasposta dai commi 4 e 5 dell’articolo 1 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Entrata in vigore (articolo 13). L’entrata in vigore del provvedimento è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. Le disposizioni degli articoli 11-sexies, 11-nonies e 11-decies si applicano dal 1° gennaio 2006.

Esenzione Ici (articolo 7, comma 2-bis). L’esenzione Ici, applicabile agli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi da società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali è applicabile anche agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a prescindere dalla loro natura eventualmente commerciale.

Espropriazione e vendita immobiliare (articolo 3, comma 40, lettera b-bis).
Sale da 3 milioni di lire a 8mila euro l’importo del credito al di sopra del quale il concessionario può attivare la procedura di espropriazione e vendita immobiliare.

Ex lottisti (articolo 3, comma 42-bis). Con regolamento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti condizioni e termini per assegnare ai cosiddetti ex lottisti (titolari di una ricevitoria del lotto non abbinata a una rivendita di generi di monopolio) una rivendita di generi di monopolio, anche se a distanza inferiore a 200 metri da altra ricevitoria.

Fondazione “Centro San Raffaele del Monte Tabor” (articolo 11-quaterdecies, comma 10). Contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 alla Fondazione “Centro San Raffaele del Monte Tabor”.

Fondo autorizzazioni di spesa leggi permanenti (articolo 11-ter, comma 3). Per il 2005 l’autorizzazione di spesa del Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è ridotto di 116 milioni di euro. La norma è trasposta dall’articolo 1, comma 3 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (articolo 11-quaterdecies, comma 18). Un decreto del ministro delle Attività produttive individuerà ogni anno le risorse del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica da destinare a fondo perduto a sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio.

Formazione sanitaria (articolo 11-quaterdecies, comma 11). Contributo di 219mila euro per il 2006 e di 500mila euro sia per il 2007, sia per il 2008 per l’interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all’estero e in Italia, avvalendosi dell’Associazione degli ospedali italiani nel mondo.

Giustizia tributaria (articolo 3-bis). La giurisdizione tributaria viene estesa anche alle controversie sui canoni sostitutivi di tributi locali. Eliminata la temporaneità dell’incarico di giudice tributario, ma introdotto l’obbligo di cambiare periodicamente sezione. Eliminato il diritto dei componenti attuali di preferenza assoluta in caso di concorso interno. Sul fronte requisiti chiesti ai giudici tributari il limite massimo di età (72 anni) deve essere posseduto alla data di scadenza del bando di concorso. Soppressa la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti necessari per la decisione della controversia. Viene prevista la possibilità di effettuare notificazioni a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta di avviso di ricevimento. Abilitati all’assistenza tecnica di fronte alle commissioni tributarie avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, purché non dipendenti della pubblica amministrazione.

Guardia di finanza (articolo 2, commi 6 e 7). La Guardia di finanza deve sviluppare nel triennio 2005-2007 piani di intervento finalizzati al contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi. Per queste finalità dall’entrata in vigore del Dl n. 203 e fino al 31 dicembre 2007 la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell’impiego di risorse di personale per il contrasto all’economia sommersa, alle frodi fiscali e all’immigrazione clandestina in misura non inferiore al 25% medio annuo rispetto a quanto pianificato per il 2005.

Hope - Comitato permanente degli ospedali dell’Unione europea (articolo 11-quaterdecies, comma 11). Contributo associativo nel limite di 50mila euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 in favore del Comitato permanente degli ospedali dell’Unione europea (Hope), con sede in Belgio.

Immobili di proprietà delle imprese (articolo 7). Modifiche alla tassazione degli immobili posseduti da società diversi dai beni strumentali per l’esercizio dell’impresa e dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Per le imprese che concedono in locazione immobili non strumentali il reddito imponibile è pari al canone di locazione ridotto, fino a un massimo del 15%, dell’importo delle spese sostenute per realizzare interventi di manutenzione ordinaria. Se il canone di locazione, ridotto delle spese di manutenzione ordinaria, è inferiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, si dichiara questo ultimo. Interpretazione antielusiva sul credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate: gli immobili strumentali per natura, che costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, non si intendono, se locati a terzi, destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che vengano destinati allo svolgimento di attività di impresa.

Immobili espropriati (articolo 3, comma 40, lettera b-ter). Correzioni alle disposizioni sul versamento dovuto per l’assegnazione allo Stato degli immobili espropriati dai concessionari nei confronti di debitori iscritti a ruolo. Il versamento deve riguardare il prezzo di assegnazione, non essendo possibile un conguaglio a eventuali terzi creditori dell’esecutato.

Impianti all’interno di edifici (articolo 11-quaterdecies, comma 13). Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 203/2005 il ministro delle Attività produttive è delegato a emanare uno o più decreti per il riordino delle disposizioni sull’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, sulla definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti con l’obiettivo di tutelare gli utilizzatori garantendo effettiva sicurezza, determinando le competenze di Stato, Regioni ed Enti locali e prevedendo sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti.

Imposta sostitutiva per la riderminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (articolo 11-quaterdecies, comma 4). Proroga al 30 giugno 2006 del versamento dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2005.

Incremento dei livelli occupazionali (articolo 8-bis). La norma dà il via libera a una spesa complessiva di 18 milioni di euro per il 2006 come concorso dello Stato all’incremento dei livelli occupazionali nelle aree individuate dall’Obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/1999. All’onere si provvede con risorse del Fondo per l’occupazione.

Infrastrutture aeroportuali (articolo 11-undecies). Lo sviluppo delle infrastrutture per il settore dell’aviazione civile deve soddisfare prioritariamente i collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale, in particolare con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. I piani di intervento infrastrutturale sono redatti da Enac ed Enav, rispettando le linee di programmazione, consultando le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali. Si tratta della disposizione contenuta nell’articolo 9 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Invalidità civile (articolo 10, commi da 1 a 6). Trasferite dal ministero dell’Economia all’Inps le funzioni in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Confermata la partecipazione alle commissioni mediche di verifica dei medici che rappresentano le associazioni di invalidi.

Iva (articolo 2, commi 1, 10, 11 e 12). Se c’è pericolo per la riscossione, introdotta la possibilità per l’Agenzia delle entrate di effettuare controlli anche prima della presentazione della dichiarazione, sul tempestivo ed esatto adempimento dell’obbligo di versamento dell’Iva.

Leasing immobiliare (articolo 5-ter). Diversificato, allungandolo, il periodo minimo di ammortamento fiscale degli immobili acquisiti tramite contratti di leasing immobiliare. La norma si applica ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 203.

Lega italiana dei tumori (articolo 11-quaterdecies, comma 10). Autorizzazione di spesa per un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 in favore della Lega italiana tumori.

Mercato dell’oro (articolo 2, comma 14-septies). La legge 7/2000 ha reso esenti da Iva le operazioni aventi per oggetto oro diverso da investimento e oro in lamina. L’emendamento fa chiarezza su come stabilire la data di effettuazione di tali operazioni: prevede che, indipendentemente dalle eventuali risultanze contenute nella contabilità degli interessati, che potrebbero essere alterate, la data di effettuazione delle operazioni è quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell’amministrazione finanziaria o da sentenze passate in giudicato.

Ministero degli Affari esteri (articolo 11-ter, comma 2). Ridotto di 31 milioni di euro l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell’Economia relativo al ministero degli Affari esteri.

Minori entrate Inps ((articolo 11-quaterdecies, comma 6). Autorizzazione di spesa di 200mila euro a decorrere dal 2006 per fronteggiare le minori entrate Inps in relazione alla modifica normativa diretta a includere i lavori agricoli di breve durata svolti durante la vendemmia tra le prestazioni di lavoro accessorio.

Norma antielusiva in caso di possesso di partecipazioni (articolo 5-quinquies). Una modifica introdotta nell’articolo 109 del Tuir fissa una norma antielusiva in caso di possesso di partecipazioni. Si tratta dell’indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati. Sono presi in considerazione i dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti, al posto dei 24 attuali. Viene precisato che rilevano ai fini della norma antielusiva anche gli accordi dividendi. Viene introdotta una norma che obbliga il contribuente a comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni di cessione effettuate nei periodi d’imposta 2004 e 2005, per consentire l’accertamento di conformità dell’operazione di cessione. Ai fini della determinazione dell’acconto 2006 l’importo si calcola assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni di questo articolo.

Oftalmologia (articolo 11-quaterdecies, comma 11). Contributo di un milione di euro in favore della Fondazione “G.B. Bietti” per lo studio e la ricerca in oftalmologia.

Operazioni sui titoli di Stato (articolo 5-quater). Nel periodo d’imposta 2002 possibilità di concambio tra ministero dell’Economia e Banca d’Italia dei titoli di Stato per un ammontare pari al valore di mercato. Deducibilità integrale della conseguente minusvalenza patrimoniale fino al ventesimo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del concambio (2002). Possibilità per la Banca d’Italia di utilizzare in esenzione di imposta, a copertura della minusvalenza patrimoniale, le plusvalenze sui fondi costituiti con la rivalutazione dell’oro accertate a tutto il 1° gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio (30 dicembre 2002).

Perequazione delle basi imponibili (articolo 4). Le disposizioni contenute nel decreto legge in tema di perequazione operano in anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella Finanziaria per il 2006.

Plusvalenze finanziarie delle società (articolo 5). L’articolo modifica la disciplina delle plusvalenze finanziarie delle società derivanti dalla cessione di partecipazioni, la cosiddetta participation exemption. Si allunga da 12 a 18 mesi il periodo minimo di possesso ininterrotto della partecipazione affinché sia applicabile il regime della partecipation exemption alle plusvalenze realizzate. La modifica approvata prevede una riduzione ulteriore all’esenzione della tassazione delle plusvalenze. La riduzione passa dal 95% al 91%, e scende all’84% a decorrere dal 2007. La modifica finanzia il contributo straordinario alla Regione Sicilia per l’imposta sulle assicurazioni Rc auto, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 306/2004.

Prelievo di selezione degli ungulati (articolo 11-quaterdecies, comma 5). Le Regioni e le Province autonome, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se esistenti, degli istituti regionali, possono, sulla base di piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori di periodi e orari previsti dalla legge 157/1992.

Prestito vitalizio per gli over 65 (articolo 11-quaterdecies, comma 12). Aziende, istituti di credito e intermediari finanziari concederanno il prestito vitalizio per gli over 65: si tratta di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistito da un ipoteca di primo grado su immobili residenziali.

Privatizzazioni (articolo 7-ter). L’esenzione da imposizione fiscale dei conferimenti e delle assegnazioni dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società si applica anche alle privatizzazioni di enti e aziende delle Regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale. Resta fermo quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia.

Prodotti falsi (articolo 2-ter). L’articolo estende le sanzioni previste per l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione di prodotti con false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine anche all’ipotesi in cui vengano commessi atti diretti in modo inequivoco alla commercializzazione di prodotti falsi.

Programmazione dello sviluppo economico sociale (articolo 11-bis). Concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare ambiente e beni culturali e a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Prevista una spesa di 222 milioni di euro per il 2005.

Pubblico registro automobilistico (articolo 3, comma 41-bis). Accesso gratuito ai dati del pubblico registro automobilistico dell’Aci da parte di organi della Pubblica amministrazione per i quali tale esercizio è funzionale all’attività istituzionale (organi costituzionali e giurisdizionali, di polizia e militari, amministrazioni dello Stato, agenzie fiscali e concessionari della riscossione limitatamente all’attività affidata in concessione).

Rappresentanza del contribuente (articolo 7-quater). Nella rappresentanza del contribuente estesa la possibilità di conferire la procura anche a ragionieri o periti commerciali che abbiano svolto per almeno 10 anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie e amministrativo-contabili; iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili che abbiano svolto almeno 5 anni di attività; laureati da almeno due anni in giurisprudenza o in economia e commercio.

Registro delle imprese (articolo 1-bis). Uno o più regolamenti stabiliranno le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese. In particolare le disposizioni dovranno prevedere la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese coordinate con la riforma del diritto societario, la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, l’individuazione degli elementi informativi che devono essere riportati nel Rea (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), la disciplina delle sanzioni amministrative per ritardi o omissione della presentazione delle domande al Rea (comprese fra un ammontare minimo di 50 euro e un massimo di 500 euro), il rilascio, anche in via telematica di certificati e visure, una disciplina semplificata per smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Attività produttive, di concerto con i ministri della Giustizia, dell’Economia e per la Funzione pubblica, previo parere della Conferenza unificata.

Rettifica dichiarazioni delle persone fisiche (articolo 2, comma 14-quater). Ridotto da 5 a 4 anni il termine per l’accertamento delle dichiarazioni. La disposizione ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 203.

Riduzione delle dotazioni (articolo 11-ter, comma 1). Per il 2005 riduzione delle dotazioni di cassa e di competenza del bilancio dello Stato con riferimento alle spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, escludendo quelle dei comparti difesa , sicurezza e soccorso. La norma è trasposta dall’articolo 1, comma 1 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Riscossione (articolo 3). Abolito dal 1° ottobre 2006 il sistema di affidamento in concessione dell’attività di riscossione mediante ruolo: le funzioni della riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate che le esercita mediante una società. Nasce, dunque, la Riscossione Spa, costituita con capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51% all’Agenzia delle entrate e il 49% all’Inps. La società può effettuare: attività di riscossione mediante ruolo; attività di riscossione spontanea, liquidazione e accertamento di entrate, tributarie o patrimoniali, di enti pubblici, anche territoriali e delle loro partecipate; altre attività di riscossione strumentali a quella dell’Agenzia delle entrate tramite stipula di appositi contratti. Per aumentare l’incisività del recupero coattivo dei crediti pubblici prevista una cooperazione tra la nuova società e la Guardia di finanza. Norme di coordinamento per il passaggio della riscossione dai concessionari alla Riscossione spa.
Stesse garanzie per il personale del settore esattoriale in relazione alla posizione giuridica ed economica. Fino al 31 dicembre 2010 prevista una mobilità del personale in ambito provinciale, senza possibilità di trasferimenti, senza il consenso del dipendente, in una sede al di fuori della provincia in cui presta servizio. Nelle province siciliane la riscossione coattiva dei crediti pubblici, per le entrate non spettanti alla Regione Sicilia, sarà effettuata dall’Agenzia delle entrate tramite la Riscossione spa.

Royalties sui carburanti (articolo 11-terdecies). Eliminata la consuetudine dell’applicazione di royalties da parte dei gestori aeroportuali ai vettori, in particolare collegate alla fornitura di carburanti, che non siano legate all’effettivo sostenimento di costi del servizio erogato. Il contenuto della disposizione è identico all’articolo 11 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Sanatoria per le irregolarità dei concessionari (articolo 2, comma 14-sexies). L’emendamento adegua il termine di versamento della prima rata della sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari della riscossione: il versamento della prima rata, pari al 40% del totale, inizialmente prevista per il 30 giugno 2005, andrà effettuato entro il 20 dicembre 2005.

Sanità (articolo 9). L’articolo per potenziare gli strumenti di programmazione finanziaria del settore sanitario, chiede alcuni adempimenti finanziari e contabili da parte delle Regioni, escluse quelle a statuto speciale che non godano di contributi finanziari a carico dello Stato. Gli obblighi consistono nella costrizione nel bilancio degli accantonamenti relativi alla copertura degli oneri dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, degli accordi collettivi per il personale convenzionato e dei Ccnl della dirigenza medico-veterinaria, dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale del comparto del Ssn.

Scuola di ateneo Jean Monnet (articolo 11-quaterdecies, comma 3). Per la prosecuzione dei lavori di potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet stanziati 1,5 milioni di euro in favore della facoltà della Seconda università di Napoli.

Sicurezza aeroportuale (articolo 11-duodecies). Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, previa istruttoria dell’Enac, un decreto del ministro delle Infrastrutture definirà le attività necessarie per garantire la sicurezza aeroportuale di bagagli e passeggeri, individuando competenze e responsabilità dei gestori aeroportuali. Ridefinita anche la ripartizione fra gestori aeroportuali e vettori dei corrispettivi. Si tratta della disposizione contenuta nell’articolo 10 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Sicurezza impianti e operativa dell’Enav (articolo 11-septies). Viene trasferita all’Enav la quota, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, degli introiti dello Stato relativi all’addizionale dei diritti di imbarco a carico dei passeggeri per ogni volo. La somma viene corrisposta all’Enav per la copertura dei costi legati alla sicurezza operativa e degli impianti. Queste regole trovano applicazione dal 1° gennaio 2006. Si tratta della disposizione contenuta nell’articolo 5 del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Simest Spa (articolo 2, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies). Le Regioni possono assegnare in gestione alla Simest Spa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l’acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino al massimo del 49% del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Questi fondi sono autonomi e separati. Il Dl prevede anche disposizioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione Simest e l’adeguamento dello Statuto.

Spese per consumi intermedi (articolo 11-ter, comma 6). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere soddisfatte particolari necessità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa indicate nell’articolo 11-ter del Dl n. 203 in base a indifferibili esigenze legate a spese per consumi intermedi. Sarà istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del ministero dell’Economia per un importo di 50 milioni di euro. La norma era contenuta nell’articolo 1, comma 6, del Dl 211/2005, il cosiddetto “Dl tagliaspese”.

Sportello unico (articolo 2, comma 5). Per il rafforzamento del sistema doganale e di lotta alla contraffazione la norma fissa in tre mesi il termine per acquisire le intese previste dal comma 59 dell’articolo 4 della legge 350/2003 (Finanziaria per il 2004). La manovra 2004 prevedeva, infatti, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con i ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano fossero definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedano a stabilirli. Passati i tre mesi, le intese si intendono positivamente acquisite.

Tassa sui contratti di borsa (articolo 6-bis). Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in forma virtuale. Le modalità saranno definite da un decreto del ministro dell’ Economia e delle Finanze.

Tonnage tax (articolo 11-quaterdecies, comma 19). La norma consente l’applicazione del cosiddetto regime “tonnage tax” anche al reddito prodotto attraverso navi noleggiate, se pur nel limite del 50% del tonnellaggio di stazza complessivamente utilizzato.

Totalizzazione dei periodi contributivi (articolo 11). Stanziati 160 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, per l’attuazione della totalizzazione, che consiste nella possibilità di sommare gratuitamente i contributi relativi a diverse gestioni pensionistiche, con la liquidazione da parte di ciascun Fondo della quota di trattamento spettante. Gli enti previdenziali dovranno effettuare monitoraggi degli effetti delle disposizioni sulla totalizzazione.

Trattamento di fine rapporto conferito a forme pensionistiche complementari (articolo 8). Compensazione per i datori di lavoro per ripagare la riduzione delle risorse per l’autofinanziamento a causa delle quote di Tfr destinate a forme pensionistiche complementari. Istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese. Previsto un contributo dello Stato di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007 e 424 milioni di euro l’anno per il triennio dal 2008 al 2010, 243 milioni di euro per il 2011.

Trasmissione Entratel (articolo 2, comma 10-bis). Si restringe la possibilità di effettuare versamenti alla sola procedura telematica: i soggetti incaricati della trasmissione Entratel sono obbligati, a partire da febbraio 2006, a effettuare i versamenti unitari di imposte, contributi dovuti all’Inps, e così via (articolo 17 del Dlgs 241/1997) con procedure telematiche.

Valori bollati (articolo 3, comma 42). Il pagamento con modalità telematiche dei valori bollati può essere eseguito presso tutti i rivenditori di generi di monopolio, indipendentemente dall’esistenza di una autorizzazione preventiva.