Il tempo di viaggio secondo RdB
L'Agenzia delle Entrate intende dare attuazione a una norma contrattuale, l'articolo 94, comma 1, lettera g) del vigente CCNL al fine di individuare una serie di attività per le quali il tempo di viaggio dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti tempo di lavoro.
La proposta dell'Agenzia, articolata nellla bozza di verbale di consultazione che alleghiamo in fondo alla pagina, apre una serie di riflessioni di grandissima attualità. Il difficile, talvolta inconciliabile rapporto fra mobilità e lavoro è una costante che interessa tutti i lavoratori e perciò il tema merita di essere trattato dal giusto punto di vista.
La consultazione può riguardare l'individuazione delle attività da ricomprendere nella fattispecie, ma non può spingersi fino ad individuare elementi più stringenti come le soglie chilometriche e orarie al di sotto delle quali non riconoscere questo beneficio. Insomma, serve approfondire.
Questo è il testo che abbiamo inviato all'amministrazione e crediamo che la materia, vasta e delicata, debba essere affrontata in sede negoziale.
Qui di seguito la nota inviata all'Agenzia delle Entrate il 29 ottobe scorso:
La relazione fra tempo di viaggio e tempo di lavoro non riguarda soltanto le figure professionali indicate dall'Agenzia. Sono tanti i lavoratori che per obblighi funzionali svolgono la propria attività lontano dalla sede di appartenenza e dal proprio domicilio. La recente riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate ha costretto molti lavoratori ad accettare trasferte più o meno lunghe pur di non perdere la professionalità costruita negli anni.
Inoltre ci sono migliaia di lavoratori che ogni giorno sacrificano una parte consistente del proprio tempo di vita per i trasferimenti casa-lavoro-casa. Anche in casi di distanze contenute, molti lavoratori sperimentano quotidianamente la congestione del traffico, l'insufficienza del trasporto pubblico, le scarse infrastrutture, ecc.
Infine non va trascurato il caso dei lavoratori che si spostano per partecipare a eventi di studio e di formazione professionale che l'Agenzia organizza in luoghi molto distanti dalle sedi di provenienza.
Crediamo perciò che l'attuazione dell'articolo 94, comma 1, lettera g) del CCNL sia l'occasione adatta per aprire un confronto al fine di:
1. adottare criteri che consentano di estendere la platea dei beneficiari fra coloro che si spostano da una sede di lavoro all'altra o dalla propria dimora verso l'abituale o la occasionale sede di lavoro;
2. individuare opportuni criteri di calcolo (ad es. è troppo rigida la franchigia chilometrica perché chi percorre 45 km tutti i giorni non ha meno disagi di chi ne percorre 51 una volta alla settimana) tramite l'adozione di coefficienti che consentano di apprezzare, con le dovute distinzioni, il tempo dedicato al trasferimento casa-lavoro-casa.
La materia richiede a parere di RdB un approfondimento negoziale con le organizzazioni sindacali.
In fondo alla pagina si può scaricare la bozza di verbale predisposta dall'amministrazione.