Interpello per il CAM di Venezia... le RdB/CUB non firmano
La RdB CUB ritiene di non poter addivenire alla firma dell’accordo sulla procedura d’interpello per il personale del CAM per le seguenti ragioni:
- in una riunione trattativa di quattro ore, al pomeriggio nonostante le ripetute richieste delle OO.SS. tutte di calendarizzare tali riunioni al mattino, con un ordine del giorno non proprio esiguo, ci è stato proposto una bozza d’accordo sulla quale non è stato possibile svolgere un’adeguata riflessione né, come la scrivente sigla riteneva necessaria, una consultazione con i lavoratori vista l’importanza dell’argomento trattato: con il risultato che l’accordo risulta carente di elementi fondamentali sia sul piano formale che su quello sostanziale, e i punti seguenti ne costituiscono l’immediata controprova;
- La modifica proposta dall’Agenzia al testo iniziale dell’accordo (I sopraindicati requisiti verranno verificati dal responsabile della struttura dopo sei mesi di effettiva prestazione lavorativa in luogo di Resta inteso che, nell’ambito della dinamica lavorativa interna all’ufficio, il responsabile della struttura potrà assegnare il personale ad attività diversa da quella per la quale è stato selezionato ) non è comunque condivisa dalla scrivente sigla, che ritiene non accettabile l’assimilazione del CAM (che l’accordo regionale del 5 dicembre 2005 definisce struttura atipica, ai fini della mobilità) alle altre strutture dell’Agenzia, postulata dalla delegazione della controparte, per quanto attiene la possibilità riservata alla Dirigenza dell’Ufficio di adibire ad altre mansioni il personale ritenuto inadatto (dopo che lo stesso è stato sottoposto ad un esame comparativo dei curricola on line, e ad un eventuale colloquio di approfondimento): non è chiarito se al lavoratore ritenuto inadatto alla mansione di consulente telefonico sia permesso il rientro alla propria sede di partenza, oppure se venga assegnato allo svolgimento di altre mansioni fino al compimento del secondo anno di permanenza nella struttura;
- non è chiarito in sede di accordo il numero dei posti cui possono concorrere i lavoratori interessati alla mobilità in uscita dal CAM, necessario per orientare gli stessi nella scelta delle future auspicate sedi di servizio: non a caso la nota posta a verbale dalle sigla firmatarie subordina il mantenimento della firma sull’accordo, al reperimento di un congruo numero di posti disponibile per il personale in parola presso le sedi di servizio di Venezia 1 e 2, site nel Comune di Venezia in cui si trova la struttura;
- non è comunque garantito ai lavoratori del CAM il rispetto formale o sostanziale di quanto concordato dalle OO.SS con il verbale della riunione del 1 febbraio 2005, al punto che di seguito si riporta “..Il personale che abbia già maturato due anni nei Centri e che ne faccia richiesta ha diritto alla riassegnazione alla sede di provenienza entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Ove le istanze di riassegnazione siano superiori al 10% del personale in servizio nei Centri, si procederà ad uno scaglionamento delle uscite secondo criteri e modalità da concordare in sede di contrattazione regionale…” che ripropone quanto concordato nell’accordo del 2000: questo nel mentre si prospetta, nell’eventualità di un’ integrazione dell’accordo che sarebbe necessaria qualora l’interpello proposto non sortisse i risultati sperati, la possibilità di proporre un nuovo interpello per la copertura dei posti vacanti attraverso distacchi biennali che garantissero, al loro termine, la possibilità del rientro alla sede di partenza del lavoratore.