Jus Prime Noctis (Entrate. Mobilità Regionale Sicilia)
Nell’ottobre 2006, la DRE Sicilia ha convocato le OO.SS. rappresentative per il comparto “Agenzie Fiscali” allo scopo di scegliere i criteri da porre alla base della mobilità regionale.
Preliminarmente la parte pubblica chiedeva alle OO.SS. presenti, di stabilizzare i distacchi discrezionalmente effettuati dalla stessa nel corso degli anni.
A detta richiesta è seguita una indignata levata di scudi di quasi tutte le OO.SS. presenti al tavolo delle trattative, le quali hanno chiesto a gran voce di conoscere quante istanze non avevano trovato favorevole accoglimento, a fronte dei 77 distacchi già effettuati dalla DRE Sicilia.
A seguito dei dati forniti dalla DRE ed allo scopo di far sì che potessero essere accolte le istanze di coloro i quali, “figli di un Dio minore”, non avevano trovato riscontro alle legittime istanze, si è dato mandato ad una commissione paritetica formata sia da rappresentanti della parte pubblica che delle OO.SS., allo scopo di individuare quali fossero i criteri per l’accoglimento delle stesse.
La commissione paritetica (ma visto l’esito finale sarebbe appropriato chiamarla peripatetica) a seguito dei lavori, aveva individuato i criteri per l’accoglimento delle istanze, nel senso più ampio e generalizzato, ovvero all’accoglimento della totalità delle istanza presentate finora presentate.
Nella successiva riunione il Direttore Regionale in persona, sconfessando i lavori del tavolo tecnico cui esso stesso aveva dato mandato, rigettava i criteri individuati.
Le OO.SS. preso atto della divergenza tra l’esito del tavolo tecnico e la proposta della parte pubblica, abbandonavano il tavolo sindacale.
A seguito della richiesta di una O.S., veniva fissato un altro incontro per il 21.12.2006.
In quella riunione, sono emerse nella loro globalità, le reali intenzioni della parte pubblica.
Si chiedeva, da un lato di conservare una sorta di “jus prime noctis” in relazione alla possibilità di continuare, in barba alle regole che si tenta di stabilire, di effettuare su istanza di parte, distacchi (leggi elargizioni) per “contingenti e gravi esigenze personali o familiari del dipendente, debitamente documentate”.
L'R.d.B. eccepisce inoltre la parte riguardante l'assegnazione alla Regione Sicilia del personale proveniente dalla mobilità nazionale o da trasferimenti/distacchi da altre regioni o a seguito di mobilità da altre amministrazioni.
Non basta il generico "con carattere di priorità" enunciato nella "bozza" - per quanto riguarda la destinazione presso gli uffici carenti - l'R.d.B. ha proposto con forza la necessità d porre un vincolo di permanenza temporale, al fine di evitare, come già avvenuto nel passato, il successivo spostamento a sedi ulteriori anche a seguito di inevitabili segnalazioni.
Dall’altro lato in spregio di quanto disposto dall’art.33 comma 5 della legge 104/92 (che prevede, al pari del successivo comma 6, una priorità nella scelta della sede) si svilisce una legge di rango costituzionale, riducendola ad una semplice attribuzione di punteggio aggiuntivo.
La scusa con la quale fino ad oggi l’Amministrazione ha disatteso l’applicazione L.104/92 è contenuta nella locuzione “ove possibile”. Si sostiene che non è possibile applicare la legge perché non vi sono posti in entrata nella sede richiesta, motivo che alla luce dell’accordo verrebbe meno, visto che in uffici carenti sono previsti posti in uscita, mentre in quelli in esubero, sono previsti posti in entrata.
Insomma ai soggetti tutelati dalla legislazione vigente si nega il beneficio, mentre lo stesso beneficio si consente ad altri soggetti che non godono della stessa tutela.
L'R.d.B. nel corso dell'incontro ha fatto altresì presente che da tempo il tavolo delle convocazioni è privo della presenza del Comitato per le pari opportunità, chiede spiegazioni in merito; non ottenendo alcuna risposta, invita al ripristino immediato di un obbligo previsto dalla norma.
Dopo che la R.d.B. ha abbandonato il tavolo delle trattative, come si legge dal verbale, tutte le questioni sono state appianate, (naturalmente a favore della parte pubblica) ed è stato sottoscritto l’accordo.
Infine l'R.d.B. ha avuto modo di constatare che la DRE nella trasmissione del testo dell'accordo, ha omesso la pubblicazione della nota a verbale presentata dalla nostra delegazione.
LA DELEGAZIONE TRATTANTE R.d.B.