Lazio - Entrate, USB Uffici centrali: rispettate l'accordo sottoscritto in materia di disciplina dello sw
L'USB Agenzie Fiscali Uffici centrali scrive all'amministrazione per far rispettare l'accordo sottoscritto a livello locale in materia di regolamentazione del lavoro agile.
Al Capo Divisione Risorse
Al Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Al Capo Divisione Servizi
Al Direttore Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare
All’Ufficio Relazioni sindacali normativa del lavoro
Oggetto: Direzione Centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, nota n. 11822 del 2/11/2020. Disposizioni in materia di lavoro agile ex art. 263 D.L. n. 34/40 convertito in Legge 13 luglio 2020, n. 77.
La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che con la nota indicata in oggetto, il Direttore servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare ha emanato disposizioni aventi per oggetto le modalità applicative dell’art. 263 D.L. n. 34/40 in materia di lavoro agile e piano dei rientri ad uso esclusivo del proprio personale.
In via preliminare occorre registrare che il suddetto intervento di fatto aggira le disposizioni dell'accordo siglato in sede locale il 15 ottobre u.s. che deve trovare uniforme applicazione nei confronti di tutto il personale degli uffici centrali.
Dalla citata nota apprendiamo, infatti, che il Direttore avrebbe effettuato una ricognizione sulla disponibilità al rientro del personale in contrasto con il citato accordo sindacale poiché avviata in assenza “di criteri univoci e omogenei indicati dalla DC RUO” come previsto dall’art. 3, comma 1, né l’esito della rilevazione è mai stato comunicato alla RSU e alle OO.SS, come stabilito dal comma 2, del medesimo articolo.
È di tutta evidenza che l’iniziativa assunta, per le modalità con cui è stata avviata, può pericolosamente condurre ad assecondare rientri in presenza surrettiziamente volontari e non necessari, anche alla luce dei più recenti sviluppi dell’emergenza sanitaria e delle indicazioni fornite dal DPCM del 3 novembre u.s.
La manifestata preoccupazione è purtroppo avvalorata anche da alcuni passaggi contenuti nella nota dove, pur in un evidenziato contesto di prudenza, si rimarca che il lavoro agile “presenta alcuni limiti sul fronte dell’efficacia e dell’efficienza” (dovuti in primis a problematiche delle infrastrutture e della rete che certamente non possono essere addebitati al personale), per i quali pertanto “sarebbe utile ristabilire una presenza in ufficio, pur continuando a lavorare in modalità agile”.
Il richiamato auspicio di una maggiore presenza è poi esplicitato con la previsione che, fatti salvi i rientri su base volontaria e il personale “fragile”, e ad esclusione degli addetti alla sicurezza, gestori di rete e personale di segreteria (per il quale è prevista una maggior presenza sulla base di turnazioni mensili), per tutto il restante personale è stabilito un rientro minimo generalizzato, concordato con il responsabile dell’ufficio, “per un numero indicativo di quattro giorni al mese … che dovranno essere organizzati in modo da garantire la sicurezza sanitaria del personale ed evitare la presenza contemporanea di personale nella medesima stanza di lavoro”.
Addirittura, richiamando l’art. 7, punto 2, del disciplinare per la regolamentazione del lavoro agile, è precisato che, al ricorrere di esigenze di servizio, possono essere richiesti imprecisati rientri in presenza.
A tale riguardo, pur tuttavia, non è dato sapere quale siano in concreto le effettive necessità che giustificano il piano dei rientri come disciplinato dalla citata nota che di fatto rischia di generare un immotivato incremento delle presenze dalle quali non è rinvenibile alcun beneficio apprezzabile in termini di maggiore efficienza sulla operatività degli uffici interessati.
La scrivente O.S. non ha potuto riscontrare, peraltro, che il numero dei rientri è stato individuato previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro, come previsto dall’art. 4, comma 2, del citato accordo uffici centrali del 15 ottobre. Né risulta che il personale della Direzione abbia avuto “la preventiva informativa con cadenza mensile precisando le effettive necessità che giustificano la presenza in ufficio”, come stabilito dal successivo comma 4.
Ciò premesso, non può non rilevarsi che le modalità adottate dalla Direzione Centrale per dare attuazione alla disciplina del lavoro agile al proprio personale, qualora le si voglia utilizzare per implementare rientri in presenza non necessari, potrebbero determinare un peggioramento del clima interno, ben lontano dal c.d. benessere lavorativo che dovrebbe sempre orientare le politiche di gestione del personale specie in questa delicata fase sul fronte sanitario.
Per quanto sopra evidenziato, anche al fine di ripristinare idonee relazioni sindacali a tutela di accordi sottoscritti, si chiede a codesta Direzione Centrale risorse umane e organizzazione di intervenire presso la Direzione Centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, richiamando la stessa alla puntuale applicazione degli accordi sindacali.
Conseguentemente, chiede alla Direzione Centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare di sospendere gli effetti della nota emanata, riscontrando le parti che hanno sottoscritto l’accordo del 15 ottobre scorso, con ampia informativa in ordine agli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 dell’accordo richiamato.
Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro, tenuto conto che la disposizione emanata troverebbe applicazione a far data dal 9 novembre p.v..
Distinti saluti
Roma, 6 novembre 2020
USB P.I. Agenzie Fiscali
Uffici Centrali