Liguria - Entrate, ASCOLTA E STAI ZITTO! Questa è la definizione di democrazia nel vocabolario di cgil, cisl, uil e salfi

Genova -

La DP di Savona il 20 giugno ha invitato tutte le OO.SS., firmatarie e non, alla riunione del 5 luglio con all'ordine del giorno alcune richieste della Rsu.

 

All'apertura della riunione le OO. SS, quelle firmatarie presenti, ovvero Cgil Cisl e Unsa, hanno chiesto la verifica del "tavolo" per la presenza di USB ...

La risposta del Direttore, che si trattasse cioè di mera informativa, senza alcuna materia di contrattazione, non ha accontentato le OO.SS. e il Direttore, in cerca di lumi, ha ottenuto dalla DRE il saggio consiglio di tenerci come uditori o in alternativa di tenere un incontro separato. Su quali materie? Ve ne elenchiamo qualcuna: "allocazione personale stabile di via Alessandria, problematiche uso ascensore sede di Albenga, locali front-office e archivi di Savona ecc.

 

A Savona in verità avevano già tentato con una nota scritta di escluderci per la trattativa sul Fua 2015, ma non c'erano riusciti. In precedenza in regione hanno motivato lesclusione con la preoccupazione per la non validità della contrattazione e degli atti sottoscritti, oppure si sono trincerati dietro il rispetto della "legge", ovvero dell'art. 7 del nuovo contratto. Ora hanno trovato il coraggio di cacciarci dal tavolo e basta, e siamo grati che nel contratto in questione non sia stata prevista l'eliminazione fisica dei sindacalisti colpevoli di non aver firmato!!!

 

Viene fuori la vera 'ratio' dell'art. 7, quella di tener fuori i sindacati dissenzienti dai giochi, impedirgli di fare il loro mestiere, anche soltanto informando i lavoratori. Peccato che la stessa determinazione nel far rispettare quellarticolo non sia mai stata applicata a tutte le altre materie del contratto favorevoli ai lavoratori, a cominciare p.e. dal vecchio art. 83, commi 2 e 3, del CCNL Agenzie Fiscali 2002-2005, ancora in vigore, che dispone, sempre in forza di legge, la cadenza annuale dei passaggi economici allinterno delle aree.

 

Perché ci ostiniamo a non firmare quel bel contratto che solo ora (finite le elezioni Rsu) mostra tutte le "inique" interpretazioni restrittive, mettendo magari una nota a verbale, come ci chiede qualcuno che soffre a vederci allontanati dal "famigerato" tavolo?

 

Per una cosa da niente che si chiama democrazia sindacale e coerenza. Il contratto non andava solo emendato, con qualche nota a verbale, ne abbiamo criticato l'impianto e i singoli istituti, a cominciare dalle briciole degli aumenti contrattuali. Usb ha presentato ricorso contro lart. 7, comma 3, del CCNL 2016/2018 perché si ristabiliscano le regole previste dalla Costituzione*. Ogni battaglia non fatta, è già persa.

 

Per queste ragioni la battaglia che USB ha avviato per vie legali, ma anche con una petizione rivolta a tutti i lavoratori per chiedere la cancellazione di quella norma odiosa ed antidemocratica (l'articolo 7 del CCNL) non è uno scontro tra USB e gli altri sindacati ma riguarda tutti i lavoratori, perché chiama in causa il tema della democrazia ed il contrasto a pericolose svolte autoritarie.

 

Ribadiamo però che faremo tutto il possibile per continuare a rappresentare e a difendere i lavoratori, e valuteremo i passi successivi.

 

 

* Estratto della Sentenza della Corte Costituzionale N. 231/2013 in merito allesclusione della Fiom-Cgil dal tavolo della contrattazione (nel 2010 contro la Fiat in allora e lAD Marchionne), sentenza così commentata con nota ufficiale dalla Cgil: Una sentenza di grande rilevanza e valore per le relazioni industriali e sindacali nel Paese”

 

Se si consentisse la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) solo ai sindacati firmatari del contratto applicato nellunità produttiva, i sindacati sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con lazienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa.

 

Con lulteriore conseguenza che, in ipotesi estrema, ove la parte datoriale decidesse di non firmare alcun contratto collettivo, non vi sarebbe nellunità produttiva alcuna rappresentanza sindacale.

 

Nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dellaccordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione. Larticolo 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili delluomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali; larticolo 3 tutela luguaglianza dei cittadini; larticolo 39 la libertà di organizzazione sindacale.