Lombardia - Entrate, accertamenti contro i dipendenti

Milano -

Dallo stanare gli evasori allo “stanare”  i lavoratori:  il passo breve in DPI Milano si chiama art. 35 CCNL. C’era una volta il diritto alla privacy e  alla relazione di fiducia nel rapporto medico- paziente
Abbiamo ormai certezza che nella DP I Milano sia pienamente vigente la prassi dell’utilizzo della documentazione,   allegata dal personale  per la fruizione dei permessi visite specialistiche ex. art. 35 CCNL,  ai fini dell’innesco dei controlli fiscali nei confronti dei  medici privati  che attestano la presenza  oraria nei loro studi- strutture. 


Siamo profondamente convint* che, al di là del piano di legittimità o violazione delle norme vigenti in materia di riservatezza  sui dati sensibili relativi al diritto alla salute, in ordine al quale abbiamo già  dato mandato al nostro legale di effettuare una verifica in punta di diritto e senza escludere il coinvolgimento del Garante della Privacy, tale modus operandi della DP I sia figlio di una cultura del sospetto, asimmetria comportamentale  e caccia alla streghe,   da noi denunciata sin dallo scorso giugno e  ormai insostenibile. 


Diversi sono i nodi che emergono da tale prassi, sulla quale parte pubblica non accenna ad avere alcun ripensamento e riguardano: 
I rischi legati alla diffusione di dati sensibili sulla salute,  laddove  il controllo nello studio dei medici de facto comporta la possibilità di prendere visione delle fatture ove sono indicate le prestazioni sanitarie, e dunque evincibili le patologie e le diagnosi mediche. In tal senso, non è di poco momento che i controlli vengano effettuati da colleghi e Uffici diversi e ulteriori rispetto alle uniche due persone legittimate a ricevere l’attestazione oraria giustificativa: il Capo articolazione POER e il Responsabile risorse umane, con matematico allargamento dunque non solo oggettivo (fatture oltre che attestazione oraria) ma anche soggettivo. 


I rischi legati a un deterioramento del rapporto fiducia  medico- paziente, che in alcun modo dovrebbero  subire condizionamenti di sorta legati all’appartenenza a uno status lavorativo,  stante la già evidenziata correlazione dell’accesso fiscale alla visita medica da parte degli stessi  medici.


D’altronde lo stesso art. 20 del codice di Deontologia medica  (rubricato relazione di cura)  fa riferimento a una relazione medico- paziente fondata  “sulla condivisione di rispettive autonome  e responsabilità (…) e  su un’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia.  Il tutto in un contesto generale già  fortemente segnato da decennali campagne di denigrazione nei confronti dei lavoratori pubblici e in maniera ancora più significativa verso l’Agenzia delle Entrate; 
I rischi legati sia a  una forma di controllo indiretto dei  dipendenti  e alla diffusione di fenomeni di rinuncia preventiva all’utilizzo dei permessi al fine di non compromettere il rapporto col proprio medico o peggio ancora i rischi potenzialmente irreversibili derivanti dall’equazione visita ai lavoratori = controllo fiscale. Una sorta di tara negativa per conto terzi; 
L’evidente eterogenesi dei fini, dal momento  che la documentazione prodotta  dalle colleghe e i colleghi è unicamente finalizzata alla giustificazione di un’assenza e non a rappresentare in maniera del tutto  abnorme una vera e propria  fonte di innesco dei controlli. 


 La verifica sull’attestazione della documentazione di cui all’art 35 CCNL dovrebbe unicamente attenere alla veridicità di quanto dichiarato dal collega in ordine alla sussistenza della motivazione dell’assenza : qualunque altro fine o utilizzo esonda dai limiti indicati nel contratto collettivo. 


Forse basterebbe che le colleghe e i colleghi venissero considerati alla stregua di contribuenti e  dei principi di lealtà, collaborazione e buona fede contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente.


 La commistione del potere direttivo con la leva fiscale va nella direzione esattamente opposta a tale linea  e impone la verifica di un bilanciamento dei diritti: da un lato quello datoriale di utilizzare  senza limiti una documentazione  e dall’altro il pieno godimento del diritto alla riservatezza  e alla salute  per le lavoratrici e i lavoratori.


Invitiamo tutt*coloro i quali abbiamo contezza  che il loro giustificativo ex. art. 35 CCNL  sia stato utilizzato per i controlli di cui sopra a rivolgersi  a questa organizzazione per la tutela legale e del diritto alla riservatezza.