Lombardia – Entrate, il diritto alla genitorialità prevale sulla dittatura degli applicativi

Milano -

USB si rivolge al Comitato unico di garanzia per chiedere il pieno godimento del diritto alla malattia figlio

 

Accade che una lavoratrice entri a lavoro alle 9. Che alle 11 la chiami l’asilo nido per dirle di venire a prendere la figlia che non sta bene. Accade poi che questa lavoratrice madre, pur avendo un titolo in grado di certificare la malattia del figlio sin dal giorno della sua effettiva insorgenza si veda negare tale diritto perché l’Amministrazione non sarebbe in grado, forse, un domani, di giustificare le interrogazioni in anagrafe tributaria effettuate durante la frazione giornaliera di prestazione lavorativa.

Abbiamo subito scritto alla Direzione Provinciale per fare le nostre osservazioni e chiedere il pieno godimento del diritto alla malattia figlio, non ritenendosi sufficiente la mera autorizzazione ex post a lasciare l’Ufficio ricorrendo a permessi personali et similia.

Riteniamo, innanzitutto, che gli applicativi siano strumento di ausilio del lavoro ma giammai possano rappresentare né elemento ostativo né tantomeno intaccare il godimento di diritti ed istituti, per di più di rango costituzionale e connessi alla genitorialità derivanti da fonti contrattuali e normative. SOGEI , MISTRAL e qualsivoglia applicativo non fanno parte della gerarchia delle fonti di legge e ove non siano in grado di adattarsi alle esigenze delle umane vicende non può che farsi ricorso a correttivi e database manuali. In questo caso sarebbe bastato molto semplicemente mantenere nell’applicativo presenze- assenze le timbrature effettuate ( al fine della tracciabilità delle prestazioni effettuate prima ancora che per futuribili richieste orwelliane sull’accesso all’anagrafe tributaria) e giustificare l’assenza giornaliera con il ricorso alla malattia figlio previsto dal d.lgs 151/2001 e contrattualmente richiamato all’art. 44 CCNL Funzioni Centrali.

Depone nel senso di tale possibilità il richiamo a un altro istituto per il quale è esplicitamente prevista la possibilità dell’insorgenza in Ufficio: la malattia propria. In assenza di previsione contrattuale e in ossequio ai principi generali, nella nostra nota avevamo, infatti, richiamato per analogia iuris l’istituto della malattia propria per la quale il precedente contratto Agenzia Entrate all’art. 49 comma 11 prevedeva addirittura che le ore lavorate durante la giornata nella quale sopraggiungeva un evento morboso venissero riconosciute al dipendente che poteva successivamente utilizzarle come riposo compensativo di pari entità.

D’altronde, la nota del CUG mamma e papà a lavoro ma non solo, in tema di congedo per malattia figlio recita “ ai congedi per malattia figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore” facendo con ciò, implicitamente ritenere che i due istituti abbiano una ratio di fondamento che le assimila al punto tale da precisarne le modalità di controllo.

Avevamo insomma evidenziato che il diritto alla genitorialità fosse più importante della dittatura degli applicativi e dei monitoraggi orwelliani e che un genitore non dovesse ricorrere ai permessi personali, banca ore et cetera essendoci una norma ad hoc ideata per garantire la fruizione di un istituto con una ratio specifica, da ritenersi anche sganciata dall’obbligo della prestazione della metà del proprio orario di lavoro ( art. 36 comma 1 CCNL Funzioni Centrali).

La risposta di parte pubblica ha confermato le preoccupazioni rispetto al ruolo dominante degli applicativi e a interpretazioni restrittive degli istituti in oggetto.

Nel ricostruire ancora una volta il senso del ragionamento analogico, ritenendo che la negazione del diritto alla malattia figlio rientri nelle ipotesi negli obiettivi di carattere generale di attuazione di politiche di conciliazione e di riequilibrio fra tempi di vita e lavoro e nel disposto del paragrafo dedicato all’ organizzazione del lavoro 3.4 della Direttiva 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ( garanzia della piena attuazione della normativa vigente in materia di congedi parentali) questa organizzazione si è rivolta al CUG per avere un parere in merito alla questione.

Nel farlo, ha ritenuto doveroso evidenziare le contraddizioni con l’interpretazione adottata in tema di malattia insorta in Ufficio ( per la quale si opera un’automatica cancellazione delle timbrature) sia il fatto che un’interpretazione così restrittiva degli applicativi e degli istituti rappresenti un modus operandi rigido e farraginoso opposto rispetto a quello posto in essere dalle lavoratrici e dai lavoratori che sovente intervengono manualmente negli applicativi per scongiurare la paralisi dell’azione amministrativa e garantire l’erogazione del servizio fino al suo effettivo compimento.  

 

Alleghiamo la segnalazione al CUG e la prodromica nota interpretativa