Piemonte - Entrate, Responsabile del procedimento: tanto fumo negli occhi ...

Torino -

Nel corso di quest’anno è stato intenso l’impegno di USB-Piemonte nel condividere con i lavoratori le problematiche relative ai crescenti carichi di lavoro, alle responsabilità professionali e all’assenza di un adeguato sistema di tutele, all’impostazione sanzionatoria dell’AUDIT interno, ecc. Dalle assemblee con colleghi/e sono nate altrettante mozioni, i cui contenuti sono stati portati in diversi tavoli di discussione e trattativa, a livello Provinciale e Regionale: particolare attenzione veniva posta alla figura del Responsabile del procedimento, che “... non deve essere rappresentato da chi istruisce materialmente la pratica ma dai funzionari preposti ad unità organizzative (capi team, capi area ecc.)” (citaz. lett. mozioni).

 

La Dre-Piemonte, dal canto suo e come pronta risposta alle prime assemblee sindacali di USB, con il documento prot. n. 11957 del 05/03/2014 confermava come responsabile del procedimento il funzionario assegnatario delle singole pratiche. L’orientamento della Dre-Piemonte veniva tradotto presso le singole DP (in DPI di Torino con l’ODS n. 10) con appositi Ordini di servizio facenti riferimento alla L. del 7 agosto 1990 n. 241.

 

A distanza di mesi la DPI di Torino integra l’ODS n. 10, emettendo l’ODS n. 44 del 30/10/2014 denominato Aggiornamento Responsabile del procedimento.

Con tale ODS la DPI esplicita ai lavoratori che “Il responsabile del procedimento… trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’ istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale“ (citaz. lett della norma e dell’ODS).

 

A prima vista l’ODS n. 44 potrebbe sembrare un’ “apertura” dell’amministrazione alle tematiche poste finora con forza dai lavoratori. L’ODS n. 44, tuttavia, nel semplice richiamo letterale a ciò che già è definito dalla normativa di riferimento (nella pratica corrente spesso disattesa), non modifica il proprio orientamento organizzativo nel definire compiti e ruoli all’interno del procedimento: Il Responsabile del procedimento resta il semplice funzionario! portatore di responsabilità non sue, all’interno di un ciclo di lavoro ove interagiscono più soggetti decisori percettori di indennità di responsabilità (gerarchie).

 

Pertanto l’ODS n. 44, salutato da altre sigle sindacali come un risultato, assume l’aspetto di una cortina fumogena lanciata attorno all’argomento delle responsabilità, poiché teso a confermare lo status quo dell’attuale orientamento organizzativo.

L’ODS n. 44, tuttavia, è anche altro: è un indicatore della consapevolezza dell’amministrazione dell’importanza della posta in gioco!

Quanto finora detto appare ancora più chiaro alla luce di una recente nota della DR Lazio del 28 ottobre 2014 (ed una analoga della DR Sardegna del 30/05/2013) che, nel designare la figura del responsabile del procedimento, invitava le proprie strutture a rivedere gli incarichi di responsabile del procedimento già conferiti, precisando che “ tali funzioni non possono che essere svolte da chi ricopre una posizione di responsabilità (ex art. 18 e/o art.17 del vigente CCNI), anche se non propriamente di direzione”.

L’orientamento della DR Lazio conferma nei fatti ciò che USB-Piemonte ha sempre sostenuto in competa solitudine sindacale nel corso di quest’anno!

Pertanto USB rilancia il proprio impegno sindacale, al fianco di colleghi e colleghe, nel continuare la propria mobilitazione per ottenere una giusta “responsabilizzazione” delle gerarchie (responsabile del procedimento agli art. 18 e/o 17), adeguata assistenza e tutela a tutti i lavoratori per i rischi professionali (attualmente delegata allo strumento delle polizze assicurative individuali), un’impostazione non repressiva dell’AUDIT interno (ved. mozioni), ecc.