Progressioni economiche. Interpretazione autentica: l'11 febbraio sapremo se avremo un ostacolo in meno

Roma -

In questi mesi abbiamo avuto più di un occasione per dire che consideriamo assurdo l’aver svincolato, con il primo CCNL Agenzie Fiscali, gli sviluppi economici all’interno delle aree dallo svolgimento di prove concorsuali per poi riproporle, in forma analoga, per risolvere situazioni di pari merito.

Ciò ha creato un paradosso sia in termini di equità che in termini pratici, per l’appesantimento delle procedure che avrebbe comportato. Non è un caso che nessuno dei contratti degli altri comparti siglati successivamente riportano alcun obbligo di svolgimento di una prova teorico-pratica per risolvere eventuali situazioni di pari merito.

Ci siamo dunque da sempre dichiarati favorevoli ad interpretare il comma 8 dell’art. 83, nel senso di renderla residuale rispetto ad altri criteri stabiliti in contrattazione integrativa, e, per garantire l’applicabilità delle procedure poste in essere, anche rispetto a quanto già previsto dalla normativa in materia di concorsi.

Quest’ultimo punto è alquanto delicato. La previsione normativa dell’ età anagrafica è stata, anche per quanto riguarda i concorsi pubblici, un punto controverso su cui lo stesso legislatore è tornato più volte seguendo di volta in volta strade diverse. Quella attuale, la prevalenza della minore età, ha suscitato non poche perplessità e diffusi sentimenti di iniquità.

 

L’iniquità e l’incoerenza legislativa sarebbero stati ancora maggiori nel nostro caso, ovvero nel caso di procedure finanziate con risorse che, una volta impegnate stabilmente per le progressioni economiche, tornano ad alimentarsi con la cessazione dal servizio.

Non avremmo voluto rischiare di aver risolto un paradosso creandone un altro. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto una formulazione  che non lasciasse alcun dubbio sul fatto che il criterio di riferimento sia la contrattazione integrativa, e sulla residualità del ricorso al criterio legislativo.

Abbiamo quindi firmato l’accordo di interpretazione autentica, per la cui validità è necessaria la firma di tutte le OO.SS. che all’epoca firmarono il contratto. Alcune sigle si sono riservate di decidere se apporre o meno la loro firma in occasione della prossima riunione convocata per l’ l’11 febbraio.

Speriamo che l’accordo vada a buon fine per superare una clausola contrattuale assurda, consentire lo sblocco delle procedure attualmente in corso e non ritrovarci con gli stessi problemi per quelle ancora da bandire. Sarebbe un ostacolo in meno da affrontare nel percorso di riconoscimento di una progressione economica per tutto il personale delle Agenzie Fiscali.