SMART WORKING: SI al buono pasto!
Questa la nota inviata all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Dogane e Monopoli (che trovate anche in allegato):
Erogazione buoni pasto in smart working
Con la presente la scrivente O.S. intende rappresentare quanto segue in merito alla problematica dell'erogazione del buono pasto in regime di smart working.
Dopo la sperimentazione iniziata nel 2015, con la legge n. 81 del 22 maggio 2017 lo smart working entra quale modalità lavorativa regolata nel nostro ordinamento.
Nonostante tale intervento normativo alcuni aspetti di regolazione del rapporto di lavoro sino ad oggi non sono stati affrontati, tra cui l'erogazione dei ticket.
Vale la pena citare il Decreto n. 122 del 2017, che disponendo in materia di buoni pasto ne finalizza la fornitura al servizio sostitutivo di mensa per i lavoratori dipendenti che non hanno una mensa presso il proprio posto di lavoro. Il buono pasto non sarebbe inoltre obbligatorio e ad oggi é assimilabile a un benefit.
La questione va quindi rapportata allo smart working, che per sua natura non prevede vincoli precisi di luogo dove effettuare la prestazione lavorativa, e che può svolgersi anche presso l'abitazione del dipendente. Ed è soprattutto su quest'ultimo caso che vogliamo soffermarci.
In termini generali la normativa sullo smart working prevede che al lavoratore agile spetti "un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato...nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda" (L. 81/2017).
Sebbene la normativa citata non specifichi se il buono pasto rientri o meno nella definizione di trattamento economico complessivo, in tal senso un chiarimento lo si desume dalla riforma del buono pasto del 2017; proprio laddove si và a intenderlo quale benefit, che spetta anche a coloro che lavorando in sede si portano il pranzo da casa. I buoni pasto sono difatti spendibili al supermercato per l'acquisto di cibo da consumare successivamente in pausa pranzo. Pertanto lo stesso ragionamento é a nostro avviso applicabile allo smart worker che lavora da casa.
L'attuale fase emergenziale ha imposto lo smart working quale modalità ordinaria di lavoro, facendo sì che i provvedimenti adottati andassero a derogare la normativa in essere, limitando aspetti di confronto o contrattazione in nome di una gestione unilaterale. Il Ministro ha quindi dato facoltà alle singole Amministrazioni di decidere autonomamente sul buon pasto, aprendo ad inevitabili disparità di trattamento tra settori del pubblico impiego.
Su tale punto come USB abbiamo prontamente rivendicato la necessità di un confronto con la parte pubblica. E difatti la circolare n. 2 dell'01/04/2020 prevede che "Le Amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna Pubblica Amministrazione assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali”.
Dai contenuti della circolare comprendiamo che il nodo da sciogliere non é di tipo normativo, come da ultimo confermato anche all'Inps che ne ha disposto l'erogazione comprensiva degli arretrati. Un importante precedente che fuga ogni dubbio in merito alla possibilità di erogare i buoni pasto ai dipendenti in smart working.
In conclusione riteniamo che il buono pasto vada inteso quale forma di integrazione salariale indiretta, importante per la tenuta dei bilanci famigliari di colleghe e colleghi.
Si chiede pertanto di essere convocati urgentemente per definire le modalità di erogazione dei ticket e dei relativi arretrati.
Distinti saluti,
Roma, 14 maggio 2020
USB PI Agenzie Fiscali