Vertenza art. 7 CCNL FC

Roma -

Il Tribunale di Roma rigetta in primo grado il ricorso di USB contro l’art. 7 del CCNL, che non permette alle organizzazione sindacali maggiormente rappresentative di partecipare ai tavoli di contrattazione se non abbiano sottoscritto tale Contratto di Lavoro - USB accredita le RSU elette nelle Agenzie Fiscali alle trattative nazionali.

A leggere la sentenza del Tribunale di Roma con la quale si rigetta in primo grado il ricorso di USB contro l’art. 7 del CCNL, e contro la quale presenteremo appello, sembra tutto a posto.

Non vi è nessun profilo di anticostituzionalità ed è legittimo che una maggioranza escluda dalla partecipazione alle trattative una O.S, maggiormente rappresentativa, che non ha sottoscritto il contratto perché non ne condivide i contenuti.

Per fare un paragone, un deputato o un senatore eletti in Parlamento potrebbero partecipare alla prima seduta, ma poi potrebbero essere esclusi dalle successive se votassero contro le proposte della maggioranza. 

In realtà, per il giudice che ha emesso la sentenza, il paragone risulterebbe forzato perché se una O.S rappresentativa non firma il CCNL e non viene chiamata a partecipare alla contrattazione integrativa “la stessa in ogni caso vi potrà partecipare, sia pur attraverso i propri rappresentanti eletti nell’ambito della Rsu ”.

Bene. A parte che la sentenza afferma una discutibile sovrapponibilità fra il ruolo della Rsu e quello delle OO.SS, e non considera che non a tutti i tavoli di contrattazione di secondo livello è attualmente prevista la presenza della Rsu (non è infatti prevista a livello nazionale, né in quello regionale), in tal modo il nostro ruolo sarebbe comunque garantito.

L’USB, che del resto ha da sempre sostenuto la necessità di elezioni Rsu con liste nazionali e regionali, ha quindi provveduto a comunicare ai Direttori delle Agenzie l’accredito di tutte le Rsu elette nelle proprie liste nelle nuove delegazione trattanti nazionali. Lo stesso faremo per le trattative regionali.

Le sentenze vanno rispettate.