Entrate: trasmissione di attività mediante M.U.V. - USB condivide le preoccupazioni dei colleghi

Roma -

Il 6 dicembre è stata pubblicata una Nota della Direzione Centrale Accertamento indirizzata alle Direzioni Regionali e a tutte le Direzioni Provinciali, relativa a Chiarimenti sulla tipologia di attività trasmessa mediante procedura dell’applicativo Modello Unificato di Verifica.

 

La nota, passata un po’ sotto traccia per la modalità di diffusione, ha comunque attirato l’attenzione di molti colleghi, che ci hanno fatto pervenire i loro dubbi. Ma ricapitoliamo brevemente.

 

Dal documento citato si apprende che sarebbe stato chiesto (ma non si apprende Chi lo avrebbe richiesto) alla Direzione Centrale Accertamento di esprimere un parere sui criteri di rendicontazione dell’attività istruttoria esterna tramite l’applicativo M.U.V., che consente la trasmissione di dati al Sistema Informativo Centrale. In merito, le risultanze dell’attività di verifica, controllo mirato e accesso breve devono essere trasmesse attraverso la procedura M.U.V. e concorrono alla formazione degli obiettivi di produzione quando correttamente (cit. lett.) consuntivate nell’anno di riferimento.

 

Fin qui nulla di nuovo, ma il “correttamente” inserito nel testo (che di per sé sarebbe superfluo) lascia trapelare il senso della comunicazione della Direzione Centrale. Al capoverso successivo, difatti, si fa riferimento a documenti di prassi emanati dalla medesima Direzione Centrale in merito all’applicativo M.U.V., rappresentando che per attività istruttoria esterna riferita ad accessi, ispezioni e verifiche si è sempre (cit. lett.) intesa quella direttamente espletata presso i locali destinati all’esercizio dell’impresa e professioni o presso gli altri locali stabiliti dalle norme. Inoltre si ricorda quanto già noto, ovvero che dal 2005 la consuntivazione per l’attività istruttoria esterna si effettua per ore di lavoro e non più per giorni (anche per l’attività esterna svolta presso l’Autorità Giudiziaria).

 

Dal tenore della nota della Direzione sembra quasi emergere la necessità di sottolineare una distanza, tra quanto emanato dal centro e quanto eventualmente recepito dai territori. La certezza in merito la si ha leggendo le conclusioni della Direttiva, laddove le Direzioni Regionali e Provinciali vengono chiamate a vigilare sull’attuazione della medesima, segnalando problematiche di interesse generale o rilevanti.

 

Pertanto sulla base di quanto sopra abbiamo rilevato le preoccupazioni espresse dai colleghi:

 

L'esclusione dei tempi di viaggio per recarsi presso i locali delle aziende da verificare, o per spostarsi da un accesso breve all’altro (soprattutto nel caso degli Uffici Territoriali), comprime eccessivamente la nozione di attività esterna; si ritiene, difatti, che gli spostamenti debbano intendersi come accessori alla prestazione principale.

 

L’altro aspetto sottolineato attiene ai profili di responsabilità nel caso in cui dovessero emergere discordanze tra quanto richiesto dalla Direttiva e quanto praticato (anche in passato) nelle varie regioni o province nel “caricare” i dati a M.U.V.: la preoccupazione è quella di essere chiamati a rispondere individualmente per responsabilità non proprie, ascrivibili a prassi che negli anni si sono sviluppate negli Uffici.

 

La “compressione” dell’attività istruttoria esterna comporterà la necessità di stabilire presso le Direzioni Provinciali modalità certe di consuntivazione dei carichi di lavoro.

Un’applicazione restrittiva della Direttiva comporterà ricadute dal punto di vista dell’incentivazione economica.

 

Come organizzazione sindacale riteniamo doveroso condividere le problematiche espresse dai lavoratori. Stiamo pertanto valutando con attenzione la questione.

 

Vi terremo informati sugli sviluppi della situazione in merito.

 

 

La nota è reperibile sulla Intranet con protocollo AGE.AGEDC001.REGISTROUFFICIALE.0284672.06-12-2017-U