Entrate - USB chiede intervento del CUG per riavere i permessi orari in smart working

Roma -

Al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità ed il benessere organizzativo dell’Agenzia delle Entrate

OGGETTO: Permessi orari in smart working

Gentilissimo CUG,

la scrivente Organizzazione sindacale in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate vi ha richiesto un parere preventivo sul Piano Operativo per il Lavoro Agile (POLA) che riprende interamente tutti i punti del “Protocollo di intesa per la regolamentazione del lavoro agile in relazione all’emergenza da COVID-19” del 17 settembre 2020, chiede un vostro chiaro pronunciamento in merito all’art. 6, comma 7, del suddetto Protocollo d’Intesa.

Il summenzionato comma recita testualmente: “Nella giornata di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non sono configurabili prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tali tipologie, oltre ai permessi brevi, i permessi per motivi personali, i riposi compensativi a ore o le ore accantonate a banca ore, i permessi per il diritto allo studio, i permessi per esami e visite prenatali, il congedo parentale o i permessi di cui alla Legge n. 104/1992 se fruiti a ore.”

La scrivente organizzazione sindacale, che non ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa ritenendolo penalizzante dal punto di vista salariale e normativo, evidenzia che la disposizione citata colpisce in particolar modo le lavoratrici madri che, nelle giornate di smart working, non possono più usufruire delle due ore giornaliere di allattamento previste nel primo anno di vita dei figli, né possono fruire dei permessi orari per esami o visite prenatali.

La disposizione colpisce anche chi deve usufruire di congedi parentali ad ore e lede il diritto alle cure in quanto preclude la fruizione dei permessi orari per visite mediche o personali di qualsiasi genere e tipo e addirittura non consente di accudire giornalmente familiari gravemente malati con riconoscimento della L. 104/92.

Né si comprende, poi, perché non si possa fruire di permessi personali orari da recuperare o permessi orari per lo studio o per esami costringendo, in tal caso, i lavoratori studenti ad organizzare il proprio piano studi tenendo conto delle sole giornate di presenza.

In sostanza, quindi, il protocollo d’intesa, sta producendo forti disparità di trattamento tra chi lavora in presenza e chi lavora in smart working.

Tale circostanza risulta ancora più evidente nei confronti dei lavoratori fragili che, come è noto, non possono effettuare lavorazioni in presenza.

Tanto premesso, la scrivente organizzazione che, anche con riferimento a tale specifico punto ha messo in campo mobilitazioni, richieste ed ogni forma di pressione nei confronti dei vertici dell’Agenzia, 

CHIEDE

un vostro preciso intervento nel merito diretto a riconoscere la fruibilità dei permessi orari. Ciò al fine di ripristinare una parità di trattamento tra chi lavora in presenza e chi in modalità agile che, per le ragioni sopra esposte, a maggior ragione, si rende necessaria con riferimento a situazioni che necessitano di particolare tutela.

p. USB PI Agenzie Fiscali

Paolo Campioni