Malattia per COVID: nessuna decurtazione!
La nostra Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza del fatto che negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate non vi sarebbe un uniforme trattamento delle assenze per malattia da covid.
Vogliamo pertanto ricordare a tutte le Lavoratrici e a tutti i Lavoratori che l’art.87, comma 1, del decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020 è ancora in vigore, con la conseguenza che l’assenza per malattia in caso di accertata positività al covid-19 è equiparata al ricovero ospedaliero e dunque non soggetta ad alcun tipo di decurtazione.
Facciamo presente, inoltre, che l’assenza per malattia da covid potrà essere giustificata mediante esibizione del solo certificato del medico di famiglia che attesti l’esistenza dell’infezione, senza necessità di esibire al datore di lavoro il referto con l’esito del tampone (è di tutta evidenza infatti che l’esistenza del referto è condizione necessaria per il rilascio della certificazione da parte del medico di famiglia).
Invitiamo quindi le Lavoratrici ed i Lavoratori a segnalare ai nostri rappresentanti territoriali o alla casella di posta elettronica agenziefiscali@usb.it eventuali comportamenti difformi da parte degli Uffici.
Interverremo prontamente presso le strutture al fine di richiedere il puntuale rispetto delle norme di legge.
Ci rendiamo inoltre disponibili a prestare assistenza alle Lavoratrici ed ai Lavoratori che ce lo chiederanno al fine di recuperare eventuali somme indebitamente trattenute dall’Amministrazione.
USB P. I. Agenzie Fiscali