Entrate - Manuale di AUTODIFESA della valutazione

Nazionale -

Come sapete bene il primo anno della sperimentazione sulla valutazione si è appena concluso ed ora verranno formalizzati i giudizi dei valutatori. Prima che l'amministrazione concluda il procedimento ci sono degli elementi importanti da verificare.

Per prima cosa controllare nell’applicativo Va.L.E. se sono indicati i monitoraggi intermedi dell'attività da voi svolta che dovevano essere eseguiti nel mese di maggio e ottobre 2022. Questo è molto importante perché laddove non siano stati effettuati i colloqui intermedi, la valutazione non può essere bassa perché vuol dire che il valutatore non ha riscontrato “scostamenti significativi dalle attese” (vedi punto 3.2. del processo di valutazione).

Secondo importante passaggio è conoscere gli elementi informativi (punto 3.4 del processo di valutazione) che i facilitatori devono tracciare per ciascun valutato, con scadenza trimestrale, utilizzando elementi informativi “oggettivi e circostanziati” in modo da poter fornire al valutatore elementi concreti da utilizzare come base per la sua valutazione. Non è previsto che di tali informazioni siano visibili al valutato ma il suggerimento è di chiederne copia (modulo allegato 1 - richiesta elementi informativi).

Terzo passaggio, da non dimenticare, è l’autovalutazione che il valutato deve effettuare prima che sia emesso un giudizio nei suoi confronti. Una volta fatta l’autovalutazione, se il valutatore non ne tiene conto, si può chiedere una revisione del giudizio ricevuto. Diversamente potrebbe non potersi contestare la valutazione. Per fare questo: “Il Valutato può, tramite applicativo informatico, fornire autonomamente al Valutatore evidenze della propria performance. A tal fine, è prevista la possibilità di redigere una relazione attività, in cui il Valutato riporta gli elementi che ritiene significativi in relazione al contributo fornito nel raggiungimento dei risultati e rispetto ai propri comportamenti organizzativi.” Se non ci fosse la possibilità di utilizzare l’applicativo informatico, il suggerimento è di scrivere all’Amministrazione (modello allegato 2 - autovalutazione)

La valutazione dal valutatore, che deve essere condivisa con il valutato nell’ambito di un colloquio obbligatorio, condotto anche per il tramite del facilitatore, può corrispondere ad Eccellente, Più che adeguato, Adeguato, Non ancora adeguato.

“Qualora il Valutato non condivida l’esito della valutazione e non sia soddisfatto del feedback fornito dal Valutatore, può fare richiesta di revisione al Valutatore formulando, entro 15 giorni solari dal momento della presa visione, motivate osservazioni supportate da elementi oggettivi.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni, il Valutatore ne dà comunicazione al Valutato motivando la sua scelta in modo circostanziato e con riferimento a dati/episodi oggettivi.

Qualora si ritenga non soddisfacente la risposta del Valutatore, nel caso di valutazioni inferiori al più che adeguato, il Valutato può attivare una procedura di conciliazione. Mediante tale procedura il Valutato chiede un confronto con il Valutatore mediato da una Commissione terza, costituita da un presidente, due componenti dirigenti e un funzionario esperto in procedure di conciliazione appositamente formato al ruolo.

Il Valutato può essere assistito da un rappresentante sindacale”

Come USB forniamo assistenza gratuita agli iscritti, per la revisione del giudizio ricevuto, scrivendo ad agenziefiscali@usb.it

Ricordiamo che siamo l’unica organizzazione sindacale che non ha condiviso questo sistema di valutazione, per i motivi che potete trovare nei precedenti comunicati, che trovate in allegato, o ascoltando l’assemblea effettuata per spiegare approfonditamente cosa non funziona in questo sistema. Siamo anche gli unici a non aver sottoscritto l'accordo sulla valutazione, coerentemente al nostro pensiero.

Il problema principale è stato quello di non prevedere di annullare il giudizio in caso non siano state rispettate le procedure previste oppure l'impossibilità di chiedere di modificarlo se non corrispondente ad un giudizio pari all’eccellenza rivolgendosi ad una commissione che sia veramente terza e non composta esclusivamente da dirigenti ed esperti dell’Amministrazione.

USB PI Agenzie Fiscali