Uffici Centrali - Entrate, pianificazione ferie e rinvio

Roma -

Questa la nota inviata da USB al Capo Divisione e alld Direttrice Centrale Risorse Umane, a tutti i Direttori Centrali e all'Ufficio Relazioni Sindacali.

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che, anche quest’anno, sono state avanzate richieste al personale da parte di diverse Direzioni, in relazione alle ferie residue dell'anno 2026 rinviabili per motivi personali al 30 giugno 2027, in contrasto con le attuali previsioni del contratto Funzioni Centrali 2022-2024.

Risulta infatti alla scrivente che, alcune Direzioni, avrebbero imposto un tetto al numero di giorni di ferie 2026 rinviabili al 2027 o, addirittura, fornito indicazioni in base alle quali tutte le ferie 2026 dovrebbero essere fruite nell'anno in corso, precludendo di fatto la possibilità di riportarle nel semestre successivo.

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 21, comma 11, del CCNL FFCC 2022-2024, stabilisce che "in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione".

Dalla lettura dell'art.21, comma 11, si comprende come il contratto non solo non precluda affatto la possibilità di riportare i giorni di ferie dell’anno in corso al semestre successivo, ma nemmeno stabilisca limite alcuno al numero di giorni di ferie di competenza rinviabili all’anno successivo.

Il rinvio è quindi legato alle motivazioni personali del dipendente, senza tetto massimo, o può essere, al contrario, legato alle esigenze di servizio (art. 21, comma 12). Ovvero le esigenze di servizio possono comportare il rinvio delle ferie al 30 giugno successivo, non imporre la fruizione delle ferie nell' anno corrente.

Semmai il CCNL, prevede in capo all'Amministrazione il mero compito di monitoraggio nel corso dell’anno della fruizione delle ferie, prevedendone la riprogrammazione. Il comma 13 del medesimo articolo dispone infatti che "ove si verifichino le ipotesi di cui ai commi 11 e 12, le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione".

Si precisa, inoltre, che qualunque esigenza del dipendente, purché motivata, può dar luogo al rinvio all’anno successivo e non deve trattarsi di impossibilità di fruizione delle stesse da parte dell’interessato o essere dettagliata. Infatti, il concetto di “motivate esigenze personali” è sicuramente ampio e generico e, quindi, può ricomprendere ipotesi riconducibili alle più diverse motivazioni e non solo quelle riconducibili a impedimento oggettivo o soggettivo alla fruizione delle ferie, e, tanto meno, possono sussistere scale di valutazione delle stesse.

In tale contesto normativo, il diritto del dipendente non è quindi soggetto a valutazione da parte dell’amministrazione dei motivi addotti ai fini del rinvio, né tantomeno è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di richiedere al personale eventuale documentazione a sostegno della richiesta.

Tanto premesso, si invita Codeste Direzioni ad astenersi da interpretazioni unilaterali ed arbitrarie e ad attenersi al dettato contrattuale, riconoscendo, laddove richiesto, il diritto del personale a rinviare le ferie al semestre successivo, senza alcuna preclusione o individuazione di alcun tetto massimo al numero di giorni rinviabili.

Qualsiasi interpretazione difforme contrasterebbe, infatti, con quanto previsto dal CCNL Funzioni Centrali 2022 - 2024.

Disitnti saluti.

USB PI Agenzie Fiscali Uffici Centrali